Nel concetto di violazioni degli obblighi previdenziali rientrano non solo il mancato versamento degli oneri contributivi ma anche le omissioni delle denunce obbligatorie prescritte

T.a.r. Basilicata, Sez. I, ordinanza 12 maggio 2022, n. 64

19 Maggio 2022
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Con l’ordinanza cautelare n.64/2022 in commento, il T.a.r. Basilicata ha chiarito che nel concetto di violazione contributiva, di cui all’art. 80, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, non rientra solo il mancato pagamento degli oneri contributivi e previdenziali, ma anche l’omessa denuncia mensile obbligatoria (c.d. “UniEmens”).

La controversia trae origine dal ricorso esperito dall’impresa, originaria aggiudicataria, avverso il provvedimento di esclusione disposto dalla P.A. dopo il rilascio da parte dell’I.N.A.I.L., a seguito ad apposita richiesta dalla stessa formulata in data 16.02.2022, di un D.U.R.C. negativo nei confronti dell’impresa mandante OMISSIS per omessa ed incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili e per le denunce che presentano dati incongruenti.

La contestazione non è stata accolta dal giudice amministrativo che, già in sede cautelare, con l’ordinanza de quo ha rigettato l’istanza di sospensiva sul presupposto che nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra anche l’omissione delle denunce obbligatorie.

Secondo il Collegio “solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti” con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia impedisce all’ente previdenziale l’accertamento delle informazioni necessarie ai fini del calcolo dell’importo contributivo dovuto.

La pronuncia si colloca all’interno di un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale l’inadempimento degli obblighi di presentazione della denuncia periodica (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga) integra di per sé violazione contributiva grave e ciò a prescindere che in conseguenza della mancata presentazione della denuncia sia stato omesso il versamento dei contributi per importi inferiori alla soglia di gravità di cui all’art. 3, co. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 (Cons. Stato, Sez. III, 9.04.2019, n. 2313; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 24.07.2018, n. 8371).

Ne discende che l’omessa ed incompleta presentazione delle denunce contributive impedisce il rilascio del documento contributivo regolare, ferma la sanatoria sempre possibile entro i limiti individuati dall’art. 4 del D.M. citato, ma rilevante solo nei rapporti tra operatore ed ente previdenziale ma non nei confronti della S.A. (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1116).

Inoltre, ad avviso del T.a.r. non si potrebbe tenere conto di una regolarizzazione successiva alla scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte fissato, nel caso di specie, alle ore 12,00 del 10.12.2021.

Come noto, il principio della continuità del possesso dei requisiti, di cui all’art. 80, co. 6 del Codice, impone il possesso dei requisiti soggettivi senza soluzione di continuità non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche (e soprattutto) per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso.

Sul punto, proprio con riguardo al requisito soggettivo di regolarità contributiva, granitica giurisprudenza, a cui il Collegio rinvia, stabilisce che: “l’eventuale regolarizzazione contributiva non sana la carenza originaria del requisito di partecipazione” in quanto, come rilevato, il necessario possesso continuativo di tale requisito rende “irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione” (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 8.03.2018, n. 1487; Id., 18 gennaio 2017, n. 184; C.G.A.R.S., 8.02.2016, n. 33) .

La mancanza del suddetto requisito, lungi dal tradursi in una mera irregolarità formale, si traduce al contrario in una mancanza di un requisito sostanziale per avere l’operatore reso una dichiarazione oggettivamente falsa in ordine al possesso di un requisito volto ad accertare l’affidabilità professionale dello stesso (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 26.06.2020, n. 4100; Id., 18.02.2019, n. 1497; Sez. VI, 13.06.2019, n. 3984; Id., 8.03.2018, n. 2854; Sez. IV, 3.03.2017, n. 1557; Tar. Potenza, 10.11.2020, n. 699).

Inoltre, consentire la regolarizzazione postuma del requisito in esame successivamente alla scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, vanificherebbe il rispetto del principio di par conditio tra i concorrenti in quanto si consentirebbe “ad una impresa di partecipare alla gara senza preoccuparsi dell’esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare il proprio inadempimento in caso di aggiudicazione” (cfr.  Cons Stato, Sez. V, 18.2.2019, n. 1497; Tar Potenza, Sez. I, 10.11.2020, n. 699; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III-quater 18.11.2018, n. 11184; Id., 3.10.2018, n. 9708;).

In conclusione, in forza di quanto rilevato dal Collegio, la regolarità contributiva presuppone ed impone non solo l’assenza di debiti contributivi (superiori alla soglia di gravità di cui all’art. 3, co. 3 del D.M. 125/2015), ma anche che le denunce retributive obbligatorie siano state trasmesse correttamente nei termini di legge così da consentire all’ente previdenziale di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato.