Contratti pubblici: il lock down in Cina e la guerra in Ucraina sono cause di forza maggiore che ostacolano l’adempimento

È quanto stabilisce l’ANAC con la Delibera n. 227 dell’11 maggio 2022

25 Maggio 2022
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L’adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.

Pertanto, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti possono valutare, caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore.

È quanto stabilisce l’ANAC con la Delibera n. 227 dell’11 maggio 2022.

La decisione

L’Anac, con la decisione in esame, dà seguito alle segnalazioni in merito alle difficoltà, riscontrate dalle imprese della filiera delle telecomunicazioni, di ottemperare agli obblighi assunti nella fornitura di materiale informatico nell’ambito dei contratti pubblici a causa della situazione bellica in Ucraina e del lock – down in Cina.

Per l’Autorità Nazionale Anticorruzione tale situazione è qualificabile come causa di forza maggiore, con la conseguenza che all’impresa non possono applicarsi le penali contrattuali, per il ritardo nell’adempimento. –

L’iter logico argomentativo della delibera muove innanzitutto dall’art. 107 del d.lgs. 50 del 2016 ai sensi del quale può essere disposta la sospensione dei lavori e delle forniture per cause imprevedibili o di forza maggiore.

Successivamente la decisione richiama l’art. 1256 comma 2 del codice civile, il quale prevede che nel caso in cui sia divenuto temporaneamente impossibile eseguire una prestazione per una causa non imputabile al debitore, quest’ultimo non è tenuto a rispondere del ritardo.

Alla luce di tali disposizioni le Amministrazioni possono disporre la sospensione del contratto, oppure rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, ovvero ancora valutare la sussistenza dei presupposti per escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale.

Quindi, in definitiva, l’Autorità Nazionale Anticorruzione stabilisce che il lock down Cinese e la guerra in Ucraina si annoverano legittimamente tra le cause di impossibilità di eseguire la prestazione contrattuale.

Fissata la regola, la delibera successivamente fornisce indicazioni operative a far valere la causa di forza maggiore.

Per l’ANAC il fornitore che intenda avvalersi della causa esimente deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi eventualmente stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata. Per garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro, e scongiurare il rischio di contenzioso, l’Anac raccomanda alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole.

In particolare, suggerisce di individuare dettagliatamente:

– gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore;

– gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente;

– le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica. Inoltre, suggerisce di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell’evento e la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Giovanni F. Nicodemo