Revisione del prezzo ammessa solo in caso di proroga

A cura di Giovanni Francesco Nicodemo

8 Luglio 2022
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La revisione del prezzo si applica solo alle proroghe contrattuali ma non agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.

È quanto stabilisce il Tar Lazio – Roma – con la sentenza della Sez. I – Stralcio – del 5 luglio 2022 n. 9140.-

I fatti di causa

Nel caso di specie l’impresa ha agito dinanzi al giudice amministrativo chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla revisione del corrispettivo, relativo al contratto di appalto del servizio di vigilanza e custodia che intratteneva con il Ministero della Difesa.

La domanda veniva formulata ai sensi dell’art. 6 co. 4 della l. 537/93, disposizione ribadita dall’art. 115 d.lgs. 163/2006.

Il rapporto contrattuale dopo la prima scadenza veniva successivamente rinnovato per ulteriori periodi.

Ma domanda di aggiornamento del prezzo veniva rigettata dall’Amministrazione, cosicché l’impresa agiva in giudizio per chiedere l’accertamento del proprio diritto alla revisione.

Il giudice amministrativo ha ritenuto infondato il ricorso sul presupposto che al contratto originario, peraltro di durata annuale – e dunque esulante dal periodo minimo richiesto ai fini del regime di adeguamento – siano succedute pattuizioni differenti, di durata variabile (mensile o semestrale), autonome tra loro e frutto di singole manifestazioni negoziali delle parti, nel momento in cui ogni volta il rapporto veniva regolato ex novo. Pertanto, ad avviso del Tar Lazio l’istanza di aggiornamento del prezzo non poteva essere accolta non configurandosi, un rapporto giuridico unitario ma una serie di obbligazioni succedutesi nel tempo, di fatto senza soluzione di continuità, rispetto alle quali la stessa parte ricorrente ha negoziato le relative condizioni.

La decisione

La decisione muove dal presupposto che gli artt. 6, comma 4, l. n. 537 del 1993 (abrogato per effetto dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006) e 115 del Codice dei contratti pubblici dispongono che: a) “tutti” i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi e forniture “debbono” contenere una clausola di revisione periodica del prezzo; b) la revisione “viene operata” sulla base di un’istruttoria fondata sui dati di cui al comma 6 dello stesso art. 6, l. n. 537 del 1993 e all’art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5, dello stesso Codice dei contratti.

Tuttavia nel caso contenzioso il Tar Lazio ha ritenuto non applicabile la norma, alla stregua del pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui la revisione dei prezzi ivi prevista si applica solo alle proroghe contrattuali ma non agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario (Cons. St., sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682; id., sez. IV, 1 giugno 2010, n. 3474; id., sez. III, 23 marzo 2012, n. 1687).

Il giudice amministrativo, quindi ribadisce la regola formatasi in giurisprudenza in virtù della quale la revisione del prezzo non trova applicazione nelle ipotesi in cui la prosecuzione del rapporto contrattuale non dipende dalla proroga del termine, ma da una vera e propria novazione del rapporto attraverso un autonomo e distinto negozio tra le parti.

In tale ultima ipotesi, infatti, il privato e la P.A. stabiliscono ex novo, il rapporto negoziale, con la conseguenza la prerogativa di aggiornamento del prezzo può essere legittimamente avanzata solo in fase di formazione del nuovo contratto.

Giovanni F. Nicodemo