La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione in caso di consegna anticipata dell’esecuzione dei lavori

Commento a Consiglio di Stato, sez. II, 14 giugno 2022 n. 4857

12 Luglio 2022
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Commento a Consiglio di Stato, sez. II, 14 giugno 2022 n. 4857

È ormai un principio di diritto acclarato che la Pubblica Amministrazione debba rispettare gli ordinari canoni di origine civilistica di buona fede e correttezza nei rapporti con il privato e che risponda, dunque, per responsabilità precontrattuale allorquando con la propria condotta abbia ingenerato nell’ipotetico futuro contraente l’aspettativa alla costituzione e al mantenimento di un rapporto giuridico.

Sicchè tale principio è stato ulteriormente confermato con la sentenza in disamina per mezzo della quale il Collegio ha avuto modo di esaminare il caso in cui all’affidatario sia stata data in consegna anticipata l’opera, per la relativa esecuzione, e nelle more della stipula del contratto la stazione appaltante sia addivenuta alla decisione di procedere con la revoca dell’aggiudicazione sulla scorta, peraltro, di un bando di gara redatto in modo incompleto ovvero ambiguo.

Ebbene, in tale ipotesi, l’affidatario che abbia dato avvio alle prestazioni oggetto di consegna anticipata merita di essere ristorato dei pregiudizi subiti, dei quali la parte deve comunque fornire idonei elementi probatori a sostegno delle proprie pretese da qualificarsi alla stregua di danni da interesse negativo, inteso come interesse alla non conclusione del contratto.

Il procedimento principale

Una società veniva individuata dalla Stazione Appaltante come aggiudicatario definitivo di una gara e tale aggiudicazione veniva impugnata dinanzi al G.A..

All’esito della sentenza la Stazione Appaltante, che nelle more aveva consegnato i lavori in via d’urgenza ritenendo la sussistenza dei relativi presupposti, si vedeva posta nella condizione di disporre la revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara e degli atti consequenziali, ivi compreso il verbale di consegna dei lavori.

La società adiva allora il G.A. per ottenere il ristoro dei pregiudizi che erano conseguiti dalla condotta negligente della Pubblica Amministrazione la quale aveva posto a base di gara un bando ambiguo ed equivoco che aveva indotto alla conseguente revoca dell’aggiudicazione, soltanto dopo che si era dato avvio alle prestazioni oggetto di esecuzione anticipata e che l’impresa aveva sostenuto i diversi costi connessi con le attività oggetto di affidamento.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto le doglianze espresse dalla società meritevoli di condivisione.

La stessa, infatti, era stata indotta a partecipare alla gara inconsapevole dell’erronea interpretazione che la Commissione di Gara avrebbe dato delle disposizioni regolatrici della partecipazione in raggruppamento delle imprese.

Era emerso, d’altronde, che il bando aveva previsto espressamente la possibilità di partecipazione alla gara di imprese che intendessero raggrupparsi e che non vi era alcuna clausola che imponesse a ognuna delle imprese di presentare singole attestazioni di presa visione dei luoghi a pena di esclusione, documenti che invece il seggio di gara, in violazione delle disposizioni in tema di favor partecipationis, aveva preteso.

Sussisteva, dunque, la colpa della stazione appaltante la quale, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, aveva prodotto nell’aggiudicatario l’affidamento in merito alla conseguente stipula del contratto per il tramite della consegna in via d’urgenza delle opere sulla scorta di una procedura di gara successivamente revocata.

Alla luce dei superiori rilievi la posizione del privato è stata ritenuta meritevole di tutela risarcitoria per responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.

Maria Teresa Della Vittoria Scarpati