Protocolli di legalità: costituiscono cause di esclusione soltanto qualora si riflettano sulla legittimità degli atti di gara

A cura di Massimo Gangemi – www.lagazzettadeglientilocali.it

7 Settembre 2022
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A cura di Massimo Gangemi – www.lagazzettadeglientilocali.it

La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 12 maggio 2022 n. 575: “Le previsioni contenute nei protocolli di legalità o di integrità, stipulati ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge n. 190 del 2012, solo laddove configurino specifiche cause di esclusione dalla procedura di gara, sono idonee (data la base giuridica fondata sulla norma di rango legislativo) a integrare il catalogo tassativo delle cause di esclusione contemplate dal D. lgs. n. 50 del 2016, nel rispetto della base legislativa richiesta dall’art. 23 Cost.”.

La sentenza in commento fornisce un importante contributo alla soluzione dell’annoso problema relativo alla rilevanza dei protocolli di legalità all’interno dei bandi di gara e alla conseguente determinazione delle cause di esclusione derivanti dal loro mancato rispetto da parte delle ditte partecipanti.

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