Appalto per servizi di progettazione: i servizi di natura meramente intellettuale non necessitano di alcuna indicazione relativa ai costi della sicurezza e della manodopera

A cura di Massimo Cangemi

9 Novembre 2022
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
A cura di Massimo Cangemi

Sentenza del TARR Sicilia del 3 novembre 2022, n. 2864: “La deroga all’onere di separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza prevista dall’art. 95, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016 per i servizi di natura intellettuale opera laddove le prestazioni intellettuali rivestano carattere prevalente, ancorché non esclusivo, nel contesto delle prestazioni erogate, rispetto alle attività materiali”.

La sentenza in epigrafe, attraverso la ricostruzione del percorso seguito dalla giurisprudenza nazionale ed europea in materia di cause di esclusione nelle gare d’appalto, tenta di porre fine ai mai sopiti dubbi sull’applicabilità “tout court” dell’art. 95, comma 10 del Codice degli appalti che richiede l’indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ogni qualvolta sia previsto l’utilizzo di manodopera e dell’art. 83, comma 8 che prevede il possesso dei requisiti tecnici da parte della società mandataria in misura maggioritaria.

CONTINUA A LEGGERE….

Non sei abbonato?

Clicca qui e contattaci per informazioni o password di prova al servizio

oppure

Chiamaci al numero 0541.628200
dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

Redazione