Se perviene all’amministrazione aggiudicatrice una richiesta di rinegoziazione per aumenti eccezionali che risultano congruamente documentati dall’appaltatore essa ha anche l’obbligo di esaminarla ed assumere una decisione pertinente dopo un’istruttoria adeguata? In assenza di una disciplina emergenziale relativa agli aumenti eccezionali nel caso di appalti continuativi di forniture e servizi si possono applicare, in via analogica, le disposizioni applicabili ai lavori?

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Le risposte nelle decisioni della sezione autonoma di Bolzano del TRGA (sentenza 39/2023) e della sesta sezione del Consiglio di Stato (sentenza 1844/2023)

Segnaliamo due sentenze che nascono da un medesimo contesto territoriale (si tratta di appalti stipulati in provincia di Bolzano), da una medesima tipologia contrattuale (si tratta di appalti di fornitura) e da un’ulteriore caratteristica comune (si tratta di rinegoziazioni che attengono a contratti stipulati sulla base di accordi quadro avviati da soggetto aggregatore).

La prima sentenza che segnaliamo è quella della sezione autonoma di Bolzano del TRGA della Regione Trentino-Alto adige/Südtirol (si tratta della sentenza 21 febbraio 2023, n. 39) resa, dunque, in primo grado mentra la seconda che segnaliamo è quella della Sesta sezione del Consiglio di Stato (la sentenza 23 febbraio 2023, n. 1844) che conferma, in appello, una sentenza – peraltro con forti analogie con la precedente – della medesima sezione autonoma di Bolzano del TRGA.

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