La sostituzione del progettista indicato: un percorso ancora incerto
Autore: Vincenzo LaudaniCon due recenti sentenze il TAR Lazio (n.17041/2023 e n. 16775/2023) ha affrontato la questione della sostituzione del progettista indicato nell’appalto integrato, giungendo (nonostante la vicinanza delle due pronunce) a soluzioni di segno opposto, a conferma dell’attualità di un contrasto che potrebbe essere risolto interpretando le disposizioni del Codice del 2023.
Premessa
La questione della sostituzione del progettista indicato trova la sua radice nella più ampia problematica della responsabilità del concorrente in gara per fatto altrui. Diversi istituti della contrattualistica pubblica, infatti, consentono al concorrente di avvalersi di soggetti terzi (che non assumono la qualifica di concorrente) per acquisire requisiti di partecipazione (avvalimento tradizionale e subappalto necessario), per agevolarsi nell’esecuzione dell’appalto (subappalto facoltativo) o per migliorare la propria offerta (avvalimento premiale).
A questi si aggiunge l’indicazione del progettista indicato, che consente all’impresa di lavori di soddisfare i requisiti previsti per la progettazione dichiarando che tale prestazione sarà svolta da soggetti esterni che indica in gara.
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