Sintesi dell’ordinanza del TAR Puglia, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 903
Ampia rilevanza fa capo alla recentissima ordinanza del TAR Puglia, Sez. III del 20 giugno 2018, n. 903 nella quale si afferma come sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 120, comma 2 bis, primo e secondo periodo del codice di procedura amministrativa, limitatamente all’onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, nella parte in cui onera l’impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l’incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1, Cost. e 6 e 13 Cedu, recepita con l. 4 agosto 1955, n. 848.
>> CONSULTA IL TESTO DELL’ORDINANZA DEL TAR PUGLIA (SEZ.III) 20 GIUGNO 2018, n. 903.