La semplice sussistenza di una difformità oggettiva tra diverse versioni di un documento (nella specie, i Certificati di Esecuzione Lavori – CEL) prodotto in gara non è sufficiente a fondare l’irrogazione di sanzioni ANAC. L’Autorità deve infatti fornire prova dell’elemento psicologico (dolo o colpa) e del nesso di imputazione in capo all’operatore economico prima di sanzionarlo. Tale accertamento, a maggior ragione, va reso laddove i documenti tra loro difformi siano stati rilasciati da un terzo.
Lo afferma il TAR Lazio.
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