Ancora modifiche e deroghe per il codice dei contratti pubblici: il D.L. infrastrutture è legge

Vincenzo Laudani 22 Maggio 2025
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Il panorama normativo in materia di appalti pubblici è in continua evoluzione, nonostante la volontà del legislatore del 2023 di creare un assetto definitivo e stabile per la contrattualistica pubblica.

Con l’emanazione del Decreto-Legge Infrastrutture (Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73), entrato subito in vigore, si assiste a un ulteriore intervento sul Codice dei Contratti Pubblici, in parte modificato (con riferimento agli incentivi tecnici) e in parte derogato (con riferimento a procedure emergenziali).

Inoltre si assiste ad una anomala applicazione ex post della disciplina della revisione prezzi a procedure soggette al Codice del 2016.

Di seguito un’analisi delle modifiche.
 

Indice

Incentivi per funzioni tecniche


Nonostante la chiara volontà del legislatore del correttivo, l’ANAC aveva espresso dei dubbi sulla effettiva possibilità di corrispondere incentivi tecnici al personale dirigente delle Stazioni Appaltanti.
Il decreto[1] risolve il dubbio, chiarendo che, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, anche queste figure possono essere destinatarie degli incentivi.
Le amministrazioni dovranno però comunicare agli organi di controllo gli importi annuali e i nominativi dei dirigenti beneficiari.

Procedure di somma urgenza


Viene ampliata la casistica della “somma urgenza”, mediante l’introduzione di un comma 1-bis all’art. 140, specificando che la relativa procedura può essere applicata anche agli eventi previsti dall’articolo 7 del Codice della Protezione Civile, o alla loro ragionevole previsione imminente, che necessitino di misure indilazionabili.
Tale urgenza si considera persistente fino all’eliminazione del pericolo e comunque per non oltre 15 giorni dall’insorgere dell’evento, o entro il termine stabilito da un’eventuale declaratoria di stato di emergenza.
Durante questi periodi, le stazioni appaltanti potranno utilizzare le procedure semplificate previste per la somma urgenza.
Vengono inoltre abrogati i commi 6, 11 e 12 del medesimo articolo e la dicitura “e di protezione civile” dalla rubrica, in vista dell’introduzione di un articolo specifico.

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Procedure di somma urgenza di protezione civile


E’ stato introdotto l’articolo 140-bis del Codice relativo alle procedure di somma urgenza di protezione civile, che prevede diverse deroghe alla disciplina degli appalti pubblici, tra cui deroghe a:

Articolo 14, comma 12, lettera a), per l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti di beni e servizi omogenei e analoghi caratterizzati da periodicità;
Articolo 15, comma 2, primo periodo, per consentire, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche esterni alle stazioni appaltanti ma dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
Articolo 37, per consentire l’affidamento anche in assenza della previa programmazione;
Articolo 49, per semplificare la procedura di affidamento e adeguare la tempistica;
Articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche con meno di cinque offerte ammesse;
Articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

Inoltre, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1 e, per alcune emergenze e limitatamente ad alcuni contratti, fino al doppio delle soglie ordinarie previste dall’art. 50.
A fronte, quindi, delle recenti critiche ad ANAC, si assiste ad una ulteriore estensione dell’affidamento diretto, per quanto limitata ad una dimensione emergenziale.

Revisione prezzi


Modifiche settoriali, ma non per questo irrilevanti, anche per la revisione prezzi.
L’articolo 9 del Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, introduce “Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi“.
Queste disposizioni si applicano ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara redatti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25). Una condizione fondamentale è che tali contratti non abbiano avuto accesso ai Fondi per la revisione prezzi specificati nell’articolo 26 (commi 4, lettere a) e b), 6-quater e 7) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).
Per questi contratti si ricorrerà, ex post, alla disciplina (più favorevole) del Codice del 2023.
Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 60 del Codice dei Contratti Pubblici è subordinata al rispetto simultaneo dei seguenti criteri, ferma restando la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 al medesimo codice:

a) Le voci del quadro economico di ciascun intervento relative agli imprevisti devono essere coerenti con la soglia indicata all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023);

b) Deve risultare disponibile il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (fatte salve le somme per impegni contrattuali già assunti). A queste si aggiungono eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente per lo stesso intervento. Tali risorse devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell’Allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici.

Tema che si avrà modo di approfondire in successivi contributi[2].

Note

[1] Art. 2, che modifica l’art. 45 del Codice inserendo un nuovo periodo al comma 4.
[2] Nonché nel  corso del forum appalti che si terrà a Bologna il 10 e 11 Giugno nelle sessioni specificamente dedicate alla revisione prezzi.

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