Correttamente un’amministrazione accoglie solo parzialmente una richiesta di accesso civico generalizzato, volta a conoscere gli incentivi tecnici corrisposti ai propri dipendenti, provvedendo a comunicare l’ammontare “anonimizzato degli incentivi lordi riconosciuti complessivamente agli aventi diritto”.
Infatti, gli incentivi tecnici hanno carattere retributivo in numerosi casi e il Garante ha ribadito che per l’accesso civico ad attività lavorative, retribuzioni, buste paga, cedolini dello stipendio, tipologia contrattuale, costo ore lavorate, straordinari, valutazioni, progressioni economiche, ecc., sussiste il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013 (ossia la necessità di protezione dei dati personali).
È questa la conclusione cui giunge il Garante per la protezione dei dati personali (Privacy) nel parere su istanza di accesso civico del 10 marzo 2025.
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