1. La vicenda e le questioni in gioco
La sentenza in commento affronta un nodo interpretativo che da anni agita il contenzioso nel settore della gestione dei rifiuti urbani: quando la disciplina regolatoria elaborata dall’ARERA — in particolare lo schema tipo di contratto di servizio e il metodo tariffario rifiuti — incontra il Codice dei contratti pubblici, quale delle due prevale?
Esiste un’antinomia strutturale tra le due discipline, o esse coesistono in modo ordinato secondo un modello che il legislatore ha già definito?
Il TAR Lombardia, con la sentenza riformata, aveva optato per la tesi dell’antinomia: aveva ritenuto che l’obbligo di coerenza tra corrispettivo del gestore e metodo tariffario fosse incompatibile con la revisione prezzi prevista dall’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, che le fattispecie di proroga dello schema tipo contrastassero con l’art. 120 del Codice, e che l’imposizione del CCNL del settore igiene ambientale violasse l’art. 11, comma 3, del medesimo Codice. In sostanza, il giudice di primo grado aveva trattato la disciplina regolatoria come un sistema chiuso e autosufficiente, in grado di sostituirsi alla disciplina codicistica laddove le due discipline dessero indicazioni diverse.
CONTINUA A LEGGERE….
Revisione prezzi e rinegoziazione nel servizio di gestione dei rifiuti urbani: il Consiglio di Stato ricostruisce il sistema del cumulo “ordinato” tra disciplina speciale regolatoria e codice dei contratti pubblici
Nota a Cons. Stato, Sez. II, n. 4618/2026
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