Quando la lex specialis di gara preveda due fasi autonome e distinte nell’attribuzione dei punteggi, escludendo in via espressa che la valutazione dei sub-criteri possa avvenire in via collegiale, affidandola invece unicamente alla valutazione individuale dei membri della Commissione, risulta evidente sintomo della violazione di tale regola l’elevato numero dei giudizi identici dei membri della Commissione; tale elemento, infatti, porta a ritenere che i commissari avessero deciso l’attribuzione dei coefficienti in modo collegiale.
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