Provincia di Bolzano: illegittimo richiedere i costi della manodopera e sicurezza solo al primo classificato

Roberta Bertolani 23 Giugno 2025
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Illegittimità costituzionale dell’art. 27 comma 4 della l.p. 16/2015. A far data dal 19/6/2025, costi della manodopera, a pena di esclusione, per tutti i concorrenti e non solo per l’aggiudicatario. Effetti sulla redazione degli atti di gara e sul regime della anomalia della offerta

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 19 giugno 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 comma 4 della l.p 16/2015. 

Nell’ambito di precedenti commenti,  si era evidenziato come l’esito del giudizio non fosse del tutto imprevedibile, ragione per cui, si è certi, che la Provincia e ACP siano pronte a recepirne le conseguenze, per quanto di rispettiva competenza. In primo luogo, ACP dovrà provvedere all’adeguamento della modulistica standard. 

Nel comunicato 20/6/2025, ACP ha già reso noti gli effetti della sentenza della Corte, annunciato l’aggiornamento della modulistica standard ma, soprattutto, invitato le stazioni appaltanti a procedere, in autonomia, all’aggiornamento dei propri atti di gara. 

Ciò in quanto, la sentenza produce effetto   immediato  senza richiedere, necessariamente, aggiornamenti della l.p.16/2015 e, a maggior ragione, senza che occorra attendere aggiornamenti della modulistica.

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