Le relazioni riservate negli appalti di opere pubbliche

Marco Agliata 16 Luglio 2025
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L’articolo 210, comma 1 e comma 3, del d.lgs. 36/2023 (Accordo bonario) prescrive che il direttore dei lavori dia immediata comunicazione al Rup dell’iscrizione di riserve, da parte dell’secutore, nel caso l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, condizione che rende necessaria l’attivazione di una procedura di accordo bonario.

In questa condizione il direttore dei lavori deve tempestivamente trasmettere anche una relazione riservata in merito ai contenuti delle riserve e alle sue valutazioni in proposito; nel caso sia costituito anche l’organo di collaudo la relazione riservata, dopo i necessari approfondimenti del tecnico o della Commissione incaricati, sarà trasmessa al Rup anche da questi soggetti.

Questa prescrizione non si esaurisce soltanto nel caso di attivazione della procedura di Accordo bonario ma si attiva, in presenza di riserve, anche in presenza del Collegio Consultivo Tecnico che, prima dell’emanazione delle proprie Determinazioni sulle richieste dell’esecutore, riceverà ed esaminerà le valutazioni del direttore dei lavori, del collaudatore e del Rup.

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