Per incarichi extra il dipendente pubblico deve essere autorizzato dall’ente di appartenenza e non dalla PA che conferisce l’incarico

Corte di Cassazione, ordinanza n.12533/2025

Vincenzo Giannotti 31 Luglio 2025
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Nel rapporto di lavoro è “amministrazione di appartenenza” quella in cui il dipendente presta la propria prestazione lavorativa, non potendo considerare rilevante la questione relativa ad una diversità tra il concetto di “conferimento” di un incarico – quando la remunerazione provenga da un terzo – e quello della “nomina” – quando si tratti di designazione all’interno di un organo sociale da parte della stessa amministrazione di appartenenza del dipendente e di riferimento dello stesso organo sociale.

Con queste motivazioni la Cassazione (ordinanza n.12533/2025) ha rigettato il ricorso di un dipendente pubblico che aveva ricevuto un incarico da parte di una fondazione in assenza della preventiva autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza.

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