Nell’ambito del nuovo Codice dei contratti pubblici i servizi legali rappresentano contratti pubblici indipendentemente dalle modalità di affidamento seguite dalla Stazione Appaltante.
La natura pubblicistica del contratto non è legata all’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, ben potendo il RUP individuare il proprio contraente anche mediante affidamento diretto.
Secondo il Consiglio di Stato sez. V sent.n.2766 del 2 aprile 2025, elemento caratterizzante un appalto pubblico, infatti, è rappresentato dal fatto che “con esso, la PA persegue un “fine pubblico” ossia una utilità collettiva che può variamente atteggiarsi in funzione delle specifiche esigenze dell’ente che rappresenta quella stessa comunità (realizzazione di un’opera oppure, come nel caso di specie, la difesa in giudizio degli interessi del medesimo ente esponenziale). E tale “fine pubblico”, il quale conferisce la matrice altrettanto pubblicistica al relativo contratto, va tenuto distinto dalle finalità che si intende invece perseguire mediante la procedura di evidenza pubblica, quelle ossia di garantire al tempo stesso imparzialità della PA, concorrenzialità nel mercato di riferimento settoriale e buon andamento dell’amministrazione (che deve sempre scegliere “il migliore”).
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