Il TAR Lazio, con la recente sentenza della Sez. III-ter, n. 13575 del 10 luglio 2025 riconosce che l’attuale impianto normativo, circa le competenze del RUP (ovvero l’allegato I.2), non vieta la possibilità di delegare il compimento delle attività istruttorie, anche finalizzate a verificare l’eventuale esclusione, agli organi “ausiliari” eventualmente individuati come collaboratori.
Del resto, in questo senso la stessa indicazione contenuta nell’art. 2, comma 1 dell’allegato I.2 modificato dal decreto legislativo 209/2024, modifica ricalibrata dalla commissione del Consiglio di Stato con il parere n. 1463/2025 (espresso sullo schema di correttivo).
Disposizione, oramai notissima, in cui si legge che “Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC.)”
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento