La stazione appaltante deve valutare i gravi illeciti professionali sulla base delle indicazioni fornite dall’art. 98, utilizzando i mezzi di prova ivi contemplati.
Allo stesso modo, anche l’individuazione dell’eventuale amministratore di fatto va individuato attraverso un accurato iter istruttorio che il RUP deve porre in essere.
L’Amministrazione non può, pertanto, fare riferimento ad una mera notizia di cronaca per fondare l’esclusione di un operatore economico, senza che ci sia stata una approfondita attività istruttoria nel senso sopra specificato.
Lo ha chiarito il TAR Milano, nella sentenza n. 3507/2025.
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Gravi illeciti professionali: non basta la notizia di cronaca
Lo ha chiarito il TAR Milano, nella sentenza n. 3507/2025
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