L’FVOE rappresenta un sistema di supporto alla stazione appaltante per la verifica dei requisiti, non un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara.
Pertanto, in caso di mancata registrazione del concorrente al FVOE, è sempre possibile l’utilizzo dell’autocertificazione, ammessa anche nel caso di malfunzionamento del medesimo fascicolo.
Lo ha chiarito il TAR Toscana, Sez. III, nella sentenza 14/11/2025, n. 1856.
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L’utilizzo del FVOE non può essere imposto a pena di esclusione
Lo ha chiarito il TAR Toscana, Sez. III, nella sentenza 14 novembre 2025, n. 1856
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