Il principio di equivalenza funzionale è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori se hanno carattere “funzionale”

L’ordinanza cautelare del Tar Lazio-Roma, Sez. III Quater, 14 novembre 2025, n. 6376 e la verifica dell’ultima giurisprudenza

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L’ordinanza cautelare del Tar Lazio-Roma, Sez. III Quater, 14 novembre 2025, n. 6376 e la verifica dell’ultima giurisprudenza 

“La giurisprudenza ha chiarito che “Il principio di equivalenza è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori se gli stessi hanno carattere “funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all’amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque possa ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste; il principio di equivalenza non è, invece, estensibile ai requisiti minimi “strutturali“; resta fermo che la qualificazione in termini “strutturali” o “funzionali” di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende tuttavia dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare” (Cons. St., sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).

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