Il TAR Veneto ricorda che la violazione del divieto di commistione di elementi tecnici ed economici non può condurre ad automatismi espulsivi dalla gara, dovendo invece essere applicato in base ad un criterio di concreta offensività della condotta.
La semplice presenza della dicitura “in sconto merce” nell’offerta tecnica riferita a dei prodotti non può costituire una violazione
tale da determinare l’esclusione se priva di valori numerici o percentuali, perché in tal caso essa è inidonea a svelare anticipatamente il prezzo e, conseguentemente, a condizionare l’imparzialità della valutazione qualitativa.
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