I costi della manodopera fanno parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale

Commento al Parere di precontenzioso ANAC del 26 novembre 2025, n. 455

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ANAC Parere di precontenzioso 26 novembre 2025, n. 455

– l’operatore economico deve indicare separatamente il proprio costo della manodopera […], essendo onerata di tale indicazione separata anche la stazione appaltante (ai sensi dell’art. 41, comma 14, secondo periodo del dlgs. 36 del 2023);  

– per l’operatore economico, così come per la stazione appaltante, “l’importo posto a base di gara” è comprensivo dei costi della manodopera (ai sensi dell’art. 41, comma 14, primo periodo del d.lgs. 36 del 2023);

su tale importo va applicato il ribasso “complessivo” offerto dall’operatore economico, con la possibilità per quest’ultimo, in specie quando il “proprio” costo della manodopera è inferiore a quello della stazione appaltante, di “dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” (ai sensi dell’art. 41, comma 14, terzo inciso del dlgs. 36 del 2023, da leggersi anche in riferimento a quanto previsto per la verifica di anomalia dell’offerta dall’art. 110)

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