Le clausole del bando, che impongono, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica, non sono nulle, non ricadendo nel divieto di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, né presentano caratteri di illegittimità per irragionevolezza, in quanto strumentali ad evitare condizionamenti nello svolgimento delle operazioni preliminari di verifica, demandate alla Commissione giudicatrice.
Queste le indicazioni del Consiglio di Stato che si è espresso con la sentenza 22 gennaio 2026, n. 523.
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Legittimo il bando che vieti commistioni tra documentazione amministrativa e offerta economica
Queste le indicazioni del Consiglio di Stato che si è espresso con la sentenza 22 gennaio 2026, n. 523
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