I limiti territoriali e soggettivi delle aziende speciali nel mercato farmaceutico

Breve nota alla sentenza TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 30 gennaio 2026, n. 182

Alessandro Massari 5 Febbraio 2026
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La vicenda 

La sentenza del Tar Emilia Romagna n.182/2026 affronta una questione di estrema attualità: il tentativo delle Aziende Speciali (enti strumentali degli enti locali) di agire come veri e propri attori del libero mercato, svincolandosi dai confini geografici e funzionali del Comune che le ha istituite. 

Il Comune di Vignola bandiva una gara per vendere due farmacie comunali, cedendo sia le licenze sia i rami d’azienda gestiti dalla propria società in house. L’obiettivo era la privatizzazione del servizio. L’Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite (FCR) di Reggio Emilia presentava offerta, ma veniva esclusa perché il bando ammetteva solo farmacisti fisici o società di capitali private (ex art. 7 L. 362/1991). FCR impugnava l’esclusione, rivendicando il diritto di espandersi sul mercato oltre i confini del proprio Comune.

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