La colpa grave, l’obbligo assicurativo innestato dalla legge 1/2026 sulla riforma della responsabilità erariale e la questione del RUP

La legge 1/2026, sulla c.d. riforma della responsabilità erariale tipizza “la colpa grave così da evitare l’incertezza della sua effettiva declinazione, attualmente affidata ex post al giudice”

Stefano Usai 4 Febbraio 2026
Modifica zoom
100%

La legge 1/2026, sulla c.d. riforma della responsabilità erariale,  con l’articolo 1, lettera a) punto 1, – come si legge nel dossier delle Camere -, tipizza “la colpa grave così da evitare l’incertezza della sua effettiva declinazione, attualmente affidata ex post al giudice”.

Secondo il comma in parola, “Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”.

Nello stesso Dossier appena citato si dà conto che il codice dei contratti che contiene una “differente” formulazione (pur, in sintesi, riconducibile alla più recente tipizzazione avvenuta con la legge 1/2026).

CONTINUA A LEGGERE….

Tag

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento