Diritto processuale amministrativo – Contratti pubblici – Violazione sulla normativa in materia di criteri ambientali minimi (CAM) – Regime processuale – Approccio casistico – Totale pretermissione dei CAM – Onere di immediata impugnazione del bando – Inserimento dei CAM in modo difforme dalla legge – Indagine caso per caso
In caso di lex specialis di gara illegittima per violazione sulla normativa in materia di criteri ambientali minimi (CAM), ai fini della tempestività del ricorso occorre distinguere tra: a) totale pretermissione dei CAM all’interno del bando di gara. In questo caso si tratta di offerta impossibile da formulare e dunque grava l’onere di immediata impugnazione del bando; b) inserimento dei CAM ma in modo difforme dalla legge per erroneità o incompletezza della relativa formulazione. In questo caso si deve attendere l’aggiudicazione onde poter impugnare il bando di gara (salva, ovviamente, la dimostrazione che la formulazione dell’offerta sarebbe comunque impossibile).
Infatti, su tali diverse tematiche (totale pretermissione o illegittimo inserimento dei CAM), si è esaurientemente espressa la giurisprudenza la quale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6651 del 25 luglio 2025) ha a sua volta avuto modo di affermare che, in linea generale: “I criteri ambientali minimi sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’intervento pubblico. La regolazione dei CAM va inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis dato che essi sono, di volta in volta, elementi essenziali dell’offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale. Nel redigere la lex specialis devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi e gli standard di qualità attesi. L’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto”.
Quanto invece al momento da cui far scattare l’onere di impugnazione: “a) la totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara”; ed infatti: “b) il mero rinvio al decreto di adozione dei CAM può a seconda della tipologia di servizio, lavoro o fornitura e dell’oggetto del contratto da stipulare, concretizzare una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta”; infine: “c) l’indicazione dei CAM suscettibile di censura perché non conforme al relativo decreto di adozione va, invece, indagata caso per caso e determina l’obbligo di immediata impugnazione del bando solo se vi è la prova, fornita dall’operatore economico interessato, che le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara, ad esempio perché impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile”.
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Diritto processuale amministrativo – Contratti pubblici – Violazione sulla normativa in materia di criteri ambientali minimi (CAM)
Consiglio di Stato (Sez. V) sentenza del 4 febbraio 2026 n. 919
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