La delibera in commento offre lo spunto per affrontare una questione che ha attraversato per decenni il diritto italiano dei contratti pubblici e che può oggi dirsi definitivamente chiusa: la compatibilità del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell’ambito delle procedure di finanza di progetto con i principi fondamentali dell’ordinamento europeo.
La risposta, giunta con la sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 2026 nella causa C-810/24, è inequivoca: l’istituto è incompatibile con il diritto dell’Unione, e nessuna riformulazione normativa interna è valsa a sanarne il vizio strutturale.
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Il diritto di prelazione nel project financing dopo la sentenza della Corte di Giustizia: per la Corte dei Conti non si applica sempre il principio tempus regit actum
Nota alla delibera della Corte dei conti, Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, 26 febbraio 2026 n.15
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