Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Pubblicazione anticipata del dispositivo – Art. 120, comma 11, c.p.a. – Rito appalti – Rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale

TAR Campania Napoli sez. IX 16/2/2026 n. 1090

1 Aprile 2026
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1. In tema di processo amministrativo e di rito appalti, è da reputarsi inammissibile la domanda di pubblicazione anticipata del dispositivo formulata dal ricorrente. In base al comma 11 del novellato art. 120 c.p.a. “Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall’udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza”. L’attuale formulazione dell’art. 120 c.p.a., pertanto, non assegna più alle parti la scelta in ordine alla pubblicazione anticipata del dispositivo, che viene invece rimessa alla valutazione del giudice il quale può scegliere nel termine indicato dall’art. 120 c.p.a. (entro 15 giorni dall’udienza di discussione) di depositare la sentenza ovvero di pubblicare solo il dispositivo (ma solo ove la motivazione sia particolarmente complessa), con riserva, in tale ultimo caso, di pubblicare la motivazione entro 30 giorni dall’udienza predetta. In tal modo il legislatore ha ragionevolmente inteso soddisfare le esigenze di celere definizione del giudizio e di pronta conoscenza dell’esito della controversia attraverso la tempestiva pubblicazione della sentenza, completa di motivazione e dispositivo, tenuto conto, altresì, che l’individuazione dell’eventuale effetto conformativo riconducibile alla pronuncia giudiziaria e suscettibile di dispiegarsi nella fase di riedizione del potere necessita, di regola, di una lettura coordinata del dispositivo alla luce della motivazione, con conseguente residualità della pubblicazione del mero dispositivo, non più rimessa all’iniziativa di parte (in termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 novembre 2020, n. 6732). Pertanto, è condivisibile l’orientamento secondo cui la “pubblicazione anticipata del dispositivo a richiesta di parte” non è più consentita nel cd. rito appalti, caratterizzato, com’è noto, da tratti di specialità rispetto al rito di cui all’art. 119 c.p.a.; invero, l’applicazione della regola contenuta nella disposizione da ultimo citata (che prevede la pubblicazione del dispositivo, a domanda di parte, entro sette giorni) deve ritenersi inibita dalla nuova e speciale previsione dell’art. 120 c.p.a. secondo cui la pubblicazione anticipata del dispositivo deve effettuarsi, come anzidetto, solo nei soli casi di motivazione complessa, da depositare nel termine di trenta giorni (in termini, Tar Veneto, Sez. II, 28 marzo 2023, n. 407).

2. L’accoglimento del gravame incidentale (escludente) proposto nel contenzioso sui contratti pubblici non determina l’improcedibilità del gravame principale permanendo la sussistenza in capo al ricorrente principale della titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale. Ne consegue che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale. In altri termini, “l’ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali” (Consiglio di Stato sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7323).

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