Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Accesso agli atti – Art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023

Ordinanza TAR Campania Napoli sez. IX 3/3/2026 n. 1503

1 Aprile 2026
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Accesso agli atti – Art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 – Impugnazione delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte – Rito super-accelerato – Individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni fissato per l’impugnazione

In materia di accesso agli atti, in base all’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, la Stazione appaltante è obbligata, al momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione, a mettere a disposizione dei primi cinque classificati nella procedura, oltre ai verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, anche le offerte degli altri quattro concorrenti, salvo procedere all’oscuramento di queste nelle parti che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 
L’impugnazione di tali determinazioni di oscuramento è soggetta al rito speciale di cui all’art. 36, commi 4 e ss., d.lgs. n. 36 del 2023 (e, dunque, al termine di dieci giorni). Si tratta di rito che segue il modello di quello di cui all’art. 116 c.p.a., salvo alcune deroghe, tra cui quella del più breve termine di impugnazione che è patentemente funzionale alle esigenze di celerità delle gare pubbliche e, quindi, da un lato, collegata al buon andamento della pubblica amministrazione, dall’altro, a consentirne l’immediata definizione prevenendo la dilatazione dei tempi processuali relativi all’impugnazione degli atti di gara. Difatti, l’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 fa riferimento esclusivo alle decisioni di cui al precedente comma 3 e, cioè, alle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli operatori economici ai sensi del precedente art. 35. 
Sebbene nel modello legale, tali decisioni debbano essere assunte contestualmente all’aggiudicazione (e, quindi, comunicate unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione), il rito cd. super-accelerato, per espressa previsione di legge (comma 4 dell’art. 36) è riferito comunque a tutte le decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte. In particolare, il termine di dieci giorni viene collegato dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2024, alla comunicazione, identificata con quella dell’aggiudicazione, che, nel modello legale, contiene anche le determinazioni assunte sulle richieste di oscuramento. Tuttavia, laddove la decisione sull’istanza di oscuramento non sia comunicata contestualmente all’aggiudicazione, ma sia comunicata solo successivamente, all’esito dell’istanza di accesso da parte del soggetto interessato, la conseguenza non può essere quella dell’inapplicabilità del rito super-accelerato, postulando, invece, una diversa individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni fissato per l’impugnazione, il quale va individuato coniugando le esigenze di rito con quelle di difesa del concorrente. La diversa interpretazione sostenuta dalla difesa di parte ricorrente (secondo in tali casi operano i termini ordinari) finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira, come anzidetto, a coniugare le esigenze di celerità con quelle di evitare ricorsi al buio. 
Per quanto sopra, nella giurisprudenza del giudice di appello si è precisato che nelle ipotesi in cui la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento non sia comunicata contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, ma successivamente, il termine di dieci giorni decorre da tale successiva comunicazione, visto che l’impugnazione ha ad oggetto non l’aggiudicazione, ma la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento (in termini, Consiglio di Stato n. 2315/2025). 
Contrariamente, quindi, a quanto prospettato da parte ricorrente, l’applicabilità dei termini ordinari previsti dall’art. 116 c.p.a. deve ritenersi limitata alla particolare ipotesi in cui non vi sia stata la pubblicazione degli atti di gara contestualmente all’aggiudicazione e non sia in discussione la decisione di oscuramento, alla quale, per le ragioni anzidette, si applica necessariamente il rito speciale previsto dall’art. 36 comma 4 del d.lgs. 36/2023. 

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