In generale, nei giudizi amministrativi, il periculum in mora deve tradursi, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., in un pregiudizio concreto, grave e non altrimenti rimediabile, nel tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito.
Nel peculiare contesto dei giudizi in materia di contratti pubblici, la valutazione della sussistenza di tale presupposto deve ispirarsi a maggior rigore, anche in considerazione degli artt. 1 e 209 del d.lgs. 36/2023, che impongono la massima tempestività dell’affidamento e dell’esecuzione e un rito processuale accelerato, anche nei tempi di deposito della sentenza di merito.
Pertanto, il mero pregiudizio economico connesso alla mancata aggiudicazione, di regola suscettibile di integrale riparazione mediante la decisione di merito, non è sufficiente, di per sé solo, ad integrare il periculum in mora.
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Tutela cautelare – Art. 55 c.p.a. – Periculum in mora
TAR Sicilia – Catania (sez. IV) ordinanza 17 aprile 2026, n. 118
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