Il Ministero infrastrutture e trasporti ha pubblicato il parere n. 4159 del 21 aprile 2026, in cui, dopo aver ricordato che il Codice dei contratti pubblici ha esteso anche al settore delle forniture e dei servizi il divieto di intestazioni fiduciarie, prevedendo in caso di violazione l’esclusione dalle gare, precisa che la violazione di tale divieto rientrava già fra le cause di esclusione dall’affidamento degli appalti e dei subappalti nel vecchio codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006, all’art. 38, comma 1, lett. d)), norma che è stata riproposta nel D.lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lettera h)) e infine nell’attuale D.lgs. 36/2023 all’art. 98 comma 3, per cui il divieto di intestazione fiduciaria risulta essere un requisito generale per gli operatori economici che partecipano ai bandi pubblici, in quanto permette di identificare la vera identità dei concorrenti.
Divieto di intestazione fiduciaria
Parere MIT del 21 aprile 2026, n. 4159
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