La disapplicazione della clausola di prelazione del promotore tra primato del diritto europeo e autovincolo della lex specialis

Nota a TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 maggio 2026 n. 669

Alessandro Massari 20 Maggio 2026
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1. La vicenda e il suo momento storico

La sentenza in commento si colloca in un momento storico di particolare rilevanza e intensità per il project financing: quello immediatamente successivo alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026 (C-810/24), che ha dichiarato incompatibile con il diritto UE il diritto di prelazione del promotore nelle procedure di finanza di progetto.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3805/2026 aveva già affrontato le conseguenze di tale pronuncia in sede giurisdizionale.

La sentenza in commento affronta invece una questione diversa e per certi versi più radicale: quella degli effetti che la pronuncia della Corte di Giustizia produce direttamente nel corso di una procedura di gara ancora in svolgimento, senza che vi sia un giudice a fare da tramite tra il diritto europeo e l’ordinamento nazionale.

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