L’articolo analizza le modifiche dei contratti in corso di esecuzione (comprese le varianti in corso d’opera, le opzioni e le proroghe previste nella documentazione di gara) nell’attuale quadro normativo di riferimento (D. Lgs n. 36/2023 ed allegati al Codice); il tutto alla luce dei recenti pareri del MIT, atti ANAC e Giurisprudenza di merito e di legittimità.
6. Varianti in corso d’opera: le modifiche sostanziali
Al precedente paragrafo 4.5 abbiamo visto che sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali (art. 120, comma 5 del D. lgs n. 36/2023).
Le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 120, comma 1, lettera c), del Codice, oltre a richiedere il ricorrere di una o più delle circostanze imprevedibili (analizzate al precedente paragrafo 5), sono sottoposte all’ulteriore limite qualitativo della non sostanzialità; pertanto, la struttura del contratto e l’operazione economica sottesa non devono risultare notevolmente alterate a seguito della modifica.
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Vedi anche
Le modifiche dei contratti di lavori in corso di esecuzione nell’attuale quadro normativo (Pareri MIT, atti ANAC e Giurisprudenza di riferimento) – (Prima parte)
Le modifiche dei contratti di lavori in corso di esecuzione nell’attuale quadro normativo (Pareri MIT, atti ANAC e giurisprudenza di riferimento) – (Seconda parte)
Le modifiche dei contratti di lavori in corso di esecuzione nell’attuale quadro normativo (Pareri MIT, atti ANAC e Giurisprudenza di riferimento) – (Terza parte)
Le modifiche dei contratti di lavori in corso di esecuzione nell’attuale quadro normativo (Pareri MIT, atti ANAC e Giurisprudenza di riferimento) – (Quarta parte)
Le modifiche dei contratti di lavori in corso di esecuzione nell’attuale quadro normativo (Pareri MIT, atti ANAC e Giurisprudenza di riferimento) – (Quinta parte)
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