Illecito professionale grave, pendenza penale ex d.lgs. n. 231/2001 e self cleaning: il Consiglio di Stato ricostruisce il sistema

Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4594/2026

Alessandro Massari 16 Giugno 2026
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1. La vicenda e le questioni in gioco

La sentenza in commento si segnala come un contributo di particolare interesse nell’interpretazione della disciplina dell’illecito professionale grave nel d.lgs. n. 36/2023, affrontando in un’unica pronuncia quattro questioni che la dottrina e la prassi discutono da quando il nuovo Codice è entrato in vigore: l’ambito soggettivo della causa di esclusione con riguardo all’operatore economico imputabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e all’amministratore di fatto; la decorrenza del termine triennale di rilevanza dell’illecito; i mezzi di prova tipizzati; i requisiti del self cleaning.

Un operatore economico, primo classificato in una gara RFI per la fornitura di fascette e sellette in rame, era stato escluso perché RFI aveva accertato in fase di verifica dei requisiti la pendenza di un procedimento penale — non dichiarato nel DGUE — per reati corruttivi (artt. 318, 319, 320 e 321 c.p.) commessi in danno della stessa RFI, con contestazione a carico di un soggetto qualificato come amministratore di fatto della società e responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

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