L’attribuzione dell’incentivo tecnico, per il solo fatto dell’avvenuta progettazione ed a prescindere dall’appalto e dalla successiva realizzazione dell’opera, non è in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità oltre che con la ratio dell’istituto che deroga al principio di onnicomprensività e con le modalità di costituzione del fondo il cui importo è rapportato all’ammontare dell’appalto.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione, (Sez. lav.), con l’ordinanza n.16584 del 27 maggio 2026 ha negato l’incentivo tecnici al progettista dell’opera pubblica che non è stata successivamente appaltata dall’ente locale.
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