Il frazionamento artificioso in lotti nei servizi di ingegneria e architettura dei contratti pubblici

Marco Agliata 17 Giugno 2026
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Negli appalti di lavori, servizi e forniture la suddivisione in lotti, disciplinata dall’articolo 58 del d.lgs. 36/2023, è finalizzata a garantire la partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese ma, come disposto dall’articolo 14, comma 9, lettera a) del d.lgs. 36/2023, non può essere utilizzata, applicandola alle stesse categorie o settori merceologici, per eludere le soglie di rilevanza europea.

In questo senso la giurisprudenza aveva già chiarito che il frazionamento artificioso si determina (Cass. 11/6/2018, n. 26610) quando si interviene nella suddivisione di una categoria omogenea di prestazioni per determinare una condizione di vantaggio ai fini delle procedure di affidamento.

Da queste prescrizioni normative emerge con chiarezza lo spirito della norma e le modalità applicative per le procedure di affidamento anche nei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) che costituiscono una fattispecie profondamente diversa dall’ambito dei lavori.

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