1. La vicenda e le questioni in gioco
La sentenza del TAR Sicilia, Catania (Sez. II, 18.6.2026 n. 1769) affronta una vicenda apparentemente circoscritta — la contesa per la gestione quinquennale di un campo sportivo comunale tra due associazioni sportive dilettantistiche — ma che pone questioni di portata sistematica significativa sull’affidamento della gestione di impianti sportivi e, più in generale, sui limiti dell’evidenza pubblica semplificata quando la stazione appaltante si sia autovincolata attraverso la predeterminazione di criteri selettivi.
La fattispecie si segnala per alcune peculiarità che la rendono particolarmente istruttiva.
Il Comune aveva avviato una manifestazione di interesse richiamando espressamente le procedure negoziate e il codice dei contratti pubblici, aveva predisposto un avviso che individuava criteri di selezione con relativi punteggi, aveva raccolto le proposte di due concorrenti e aveva poi adottato un provvedimento di affidamento privo di qualsiasi indicazione sui criteri applicati e sui punteggi attribuiti, adducendo solo in giudizio le ragioni della preferenza accordata all’aggiudicataria.
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Affidamento della gestione di impianti sportivi, autovincolo procedimentale e motivazione postuma
Il TAR Catania traccia i confini dell’evidenza pubblica “semplificata”
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