La sentenza in commento offre, nel contesto di una più ampia pronuncia sull’offerta economicamente più vantaggiosa, un contributo chiarificatore sulla questione — ricorrente nella pratica ma non ancora del tutto definita in giurisprudenza — degli effetti della mancata adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi sulla validità della procedura di affidamento che ne sarebbe dovuta conseguire.
Il quadro normativo
L’art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 configura la programmazione triennale come adempimento strutturale del ciclo di vita del contratto pubblico, imponendo alle stazioni appaltanti l’adozione di un programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali per gli acquisti di importo pari o superiore alla soglia interna prevista dall’art. 50, comma 1, lett. b). L’obbligo è corredato da prescrizioni di pubblicazione e da un rinvio all’Allegato I.5 per la disciplina di dettaglio, incluse le condizioni eccezionali per procedere ad acquisti non programmati.
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La mancanza di programmazione triennale degli acquisti non invalida automaticamente la procedura di affidamento
Nota a TAR Toscana, Sez. II, n. 1231/2026
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