Una volta regredita la procedura alla fase di verifica dell’anomalia, questa deve essere ripetuta nella sua integralità

La sentenza del Tar Calabria-Catanzaro, Sez. II, 23 giugno 2026, n. 1225

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“Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, una volta regredita la procedura alla fase di verifica dell’anomalia, questa deve essere ripetuta nella sua integralità, fermi i vincoli espressamente posti dal giudicato che, annullando l’aggiudicazione, abbia ordinato il rifacimento del giudizio di congruità dell’offerta”;
sicché […] pur essendo l’offerta economica immodificabile, sono tuttavia consentite
all’aggiudicatario ulteriori giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, in modo da consentire alla stazione appaltante la valutazione
di affidabilità complessiva dell’offerta al momento della rinnovata aggiudicazione (in
termini Cons. di Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5674). Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia presuppone l’effettività del contraddittorio tra la Stazione appaltante e singolo offerente: immodificabile l’offerta, nella rinnovazione del procedimento, l’offerente ben potrà fornire ulteriori chiarimenti in relazione agli specifici profili di illogicità riscontrati dalla sentenza e con riferimento agli aspetti oggetto di contestazione, al fine di dimostrare la plausibilità e attendibilità delle giustificazioni fornite” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777)”.

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