È obbligatorio il ricorso al subappalto necessario, anche in presenza di una qualificazione parziale nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria

La pronuncia in commento si colloca nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di qualificazione degli operatori economici negli appalti di lavori, ribadendo, pur con taluni profili di novità, la centralità del sistema SOA quale presupposto imprescindibile non solo ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ma anche per la legittima esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’affidamento

Martina Fusco 15 Luglio 2026
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Con sentenza n. 1916 del 2026, il TAR Palermo ha respinto il ricorso proposto da un operatore economico avverso il provvedimento di esclusione dalla gara, ritenendo legittima l’estromissione disposta dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG3, classifica IV, e per la categoria scorporabile OS21, a qualificazione obbligatoria, classifica II, aveva dichiarato l’intenzione di subappaltare entrambe le lavorazioni senza tuttavia impegnarsi al ricorso al subappalto necessario per la categoria OS21, per la quale risultava privo della qualificazione richiesta dalla lex specialis (classifica III).

A tal fine, il Giudice amministrativo ha affermato il principio secondo cui l’esecuzione delle lavorazioni presuppone il possesso di una qualificazione effettiva e adeguata all’importo delle opere riconducibili alla specifica categoria.

Ne consegue che, in presenza di una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, il mancato possesso della qualificazione richiesta per l’intero importo della categoria non consente l’esecuzione diretta delle relative lavorazioni, imponendo all’operatore economico, alternativamente, il ricorso al subappalto necessario per il 100% della categoria scorporabile ovvero la partecipazione alla procedura in raggruppamento temporaneo con un’impresa dotata della qualificazione mancante.

Indice

Il caso di specie

La vicenda trae origine dal ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di sistemazione e consolidamento frana e in dissesto tratti in SP14 Calatafimi, Castelluzzo, Santa Ninfa”, rispetto ai quali la lex specialis richiedeva, ai fini della qualificazione degli operatori economici, il possesso di adeguata attestazione SOA per la categoria prevalente OG3 e per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS21, quest’ultima nella classifica III.

La società ricorrente, in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3, classifica IV, e per la categoria OS21, classifica II, aveva dichiarato l’intenzione di subappaltare entrambe le lavorazioni, rispettivamente nella misura del 40% per OG3 e del 33% per OS21. Tuttavia, secondo quanto rilevato dalla stazione appaltante nel provvedimento impugnato, l’operatore economico non aveva assunto alcun impegno al ricorso al subappalto necessario per la categoria OS21, non avendo reso l’apposita dichiarazione richiesta dal modello di istanza e non disponendo della qualificazione SOA corrispondente all’intera classifica richiesta dalla lex specialis.

Avverso tale determinazione, la società esclusa deduceva l’illegittimità del provvedimento, sostenendo, in primo luogo, che la motivazione posta a fondamento dell’esclusione non potesse essere integrata mediante le argomentazioni contenute nella successiva “comunicazione di esclusione dalla gara”, peraltro proveniente da organi ritenuti funzionalmente incompetenti e adottata successivamente rispetto al provvedimento espulsivo. In particolare, la ricorrente contestava la necessità, affermata dalla stazione appaltante, che il subappalto necessario relativo alle lavorazioni della categoria scorporabile OS21 dovesse necessariamente riguardare l’intero importo delle opere, anche laddove l’operatore economico disponesse di una qualificazione sufficiente per una parte delle stesse. Secondo la prospettazione attorea, infatti, nessuna disposizione della disciplina di settore imponesse all’operatore economico, già in possesso di una qualificazione parziale per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, di ricorrere al subappalto per la totalità delle relative lavorazioni, anziché limitatamente alla quota eccedente la propria capacità qualificatoria.

Infine, la ricorrente lamentava la mancata attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, non ravvisandosi, a suo avviso, un’ipotesi di omessa dichiarazione idonea a precluderne l’applicazione.

La decisione del TAR

Il TAR Palermo ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure formulate dalla società ricorrente.

In particolare, il Collegio ha ritenuto dirimente la mancata dichiarazione del ricorso al subappalto necessario per l’intero importo della categoria scorporabile, atteso che l’operatore economico disponeva dell’attestazione SOA relativa alla categoria OS21, a qualificazione obbligatoria, soltanto entro i limiti della classifica II, mentre la lex specialis richiedeva il possesso della classifica III.

Né la dichiarazione di subappalto limitata al 33%, resa nell’ambito della sezione relativa al subappalto facoltativo, avrebbe potuto assumere valenza sanante rispetto alla mancata formulazione della specifica dichiarazione necessaria ai fini del ricorso al subappalto necessario. Secondo il Collegio, infatti, la fattispecie in esame integrava una carenza di un requisito di partecipazione, che non avrebbe potuto essere colmata mediante una dichiarazione di subappalto facoltativo, istituto destinato a operare esclusivamente sul piano dell’esecuzione del contratto e non già a supplire alla mancanza dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura.

In tale prospettiva, assume particolare rilievo il combinato disposto degli artt. 100, d.lgs. 36/2023 e 30 dell’All. II.12 al medesimo decreto, il quale, nel delineare il rapporto tra possesso della qualificazione SOA ed esecuzione delle singole lavorazioni, impone che l’operatore economico disponga della qualificazione necessaria in relazione alla categoria e all’importo delle opere da eseguire.

Nello specifico, pur non essendo espressamente previsto l’obbligo di dichiarare, in caso di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria non integralmente posseduta, la volontà di subappaltare la categoria per l’intero importo, tale obbligo discende, secondo il Collegio, dalla stessa disciplina della qualificazione e dalla necessità che l’operatore economico dimostri, già in sede di partecipazione, la propria effettiva capacità di eseguire le lavorazioni oggetto dell’affidamento, nel rispetto dei principi di par condicio e autoresponsabilità (Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99).

Invero, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa – cui il TAR Palermo ha aderito – l’esecuzione delle lavorazioni presuppone il possesso di una qualificazione effettiva e adeguata all’importo delle opere da realizzare nell’ambito della specifica categoria (Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9770; Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2025, n. 10162).

Da tale principio discende che, in presenza di una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, il mancato possesso della qualificazione richiesta per l’intero importo della categoria non consente all’operatore economico di procedere all’esecuzione diretta, ancorché parziale, delle relative lavorazioni.

In tal caso, afferma il TAR, il concorrente è tenuto, alternativamente, a ricorrere al subappalto necessario per l’intera categoria scorporabile, ovvero a partecipare alla procedura in raggruppamento temporaneo con un’impresa in possesso della qualificazione mancante.
Nel caso di specie, la ricorrente, pur disponendo di attestazione SOA OS21 classifica II, non raggiungeva, neppure mediante l’incremento del quinto, la qualificazione richiesta dalla lex specialis per la categoria OS21 classifica III. Pertanto, secondo il Collegio, non poteva ritenersi legittimata a eseguire direttamente una quota delle lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile, dovendo necessariamente dichiarare il subappalto integrale della OS21 ovvero partecipare in raggruppamento con un operatore qualificato.

Né era consentito cumulare la qualificazione posseduta dall’offerente con quella del subappaltatore al fine di “costruire” il requisito richiesto dalla disciplina di gara. Una simile soluzione, infatti, avrebbe determinato un’indebita frammentazione della categoria scorporabile, alterando la funzione selettiva del sistema di qualificazione SOA e consentendo un aggiramento dei requisiti prescritti dalla lex specialis.

Stante, dunque, il difetto di qualificazione in capo alla ricorrente, il TAR ha altresì respinto la censura relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante. Secondo il Collegio, infatti, tale istituto non può essere utilizzato per colmare carenze sostanziali concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione, né per consentire una modifica postuma dell’assetto organizzativo prescelto dall’operatore economico in sede di gara, incidendo su elementi quali la scelta tra subappalto parziale e subappalto integrale, partecipazione in RTI o ricorso all’avvalimento, in violazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio laddove la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di qualificazione rispetto alla quota di lavorazioni che l’impresa aveva dichiarato di voler eseguire direttamente (Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596; Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3180; da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 9 febbraio 2026, n. 2445).
Dal che ne discende il rigetto del ricorso.

Brevi considerazioni finali

La pronuncia in commento si colloca nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di qualificazione degli operatori economici negli appalti di lavori, ribadendo, pur con taluni profili di novità, la centralità del sistema SOA quale presupposto imprescindibile non solo ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ma anche per la legittima esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’affidamento (art. 100, comma 4, d.lgs. n. 36/2023).
Muovendo da una lettura sistematica e teleologica della disciplina della qualificazione, ricavata dal combinato disposto dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 30 dell’Allegato II.12 al Codice, il TAR afferma che il possesso di una qualificazione soltanto parziale nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria non consente all’operatore economico di procedere all’esecuzione diretta delle lavorazioni rientranti nella categoria medesima, neppure nei limiti della classifica posseduta. A tal fine, non risulta sufficiente affidare in subappalto (facoltativo) la sola parte eccedente la propria capacità qualificatoria, poiché il requisito richiesto deve essere integralmente posseduto per poter assumere direttamente l’esecuzione delle relative prestazioni. In tale ipotesi, pertanto, l’unica soluzione conforme alla ratio della disciplina vigente è rappresentata dal ricorso al subappalto necessario per l’intera categoria ovvero dalla partecipazione alla procedura mediante raggruppamento temporaneo con un operatore economico adeguatamente qualificato.

Si ritiene che la soluzione accolta dal Collegio rappresenti l’approdo maggiormente coerente con la funzione sostanziale del sistema di qualificazione, nella misura in cui impedisce che il requisito SOA venga ricostruito attraverso la sommatoria della capacità qualificatoria dell’impresa affidataria e dell’apporto del subappaltatore nella fase esecutiva, dando luogo a una forma di integrazione del requisito non prevista dall’ordinamento.

Al contempo, proprio la scelta di privilegiare la ratio della disciplina rispetto al dato strettamente letterale costituisce il profilo di maggiore interesse della pronuncia. L’obbligo di ricorrere al subappalto necessario per l’intera categoria scorporabile, in presenza di una qualificazione soltanto parziale, infatti, non trova un’esplicita formulazione nell’art. 30 dell’Allegato II.12, ma costituisce il risultato di un’interpretazione funzionale della disposizione, volta a preservare la natura selettiva e garantistica del sistema SOA e ad assicurare che l’esecuzione delle lavorazioni sia affidata a operatori effettivamente dotati della capacità richiesta.

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