Le norme che regolano l’accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono disciplinate dall’art. 53, del D.Lgs. n. 50 del 2016, che richiama la disciplina generale di cui agli artt. 22 ss., l. n. 241 del 1990, ma aggiunge speciali disposizioni derogatorie in punto di differimento, di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva, in considerazione delle peculiari esigenze di riservatezza che sogliono manifestarsi e assumere rilievo nel contesto delle procedure.
Il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 impone alla Pubblica Amministrazione di attuare un contradditorio articolato in più fasi, in particolare: nella prima fase l’Amministrazione coinvolge il concorrente affinchè renda una motivata e comprovata dichiarazione, valuta l’effettiva sussistenza di segreti opposti e individua le specifiche parti documentali da non ostendere nel caso di secretazione parziale; nella seconda fase, l’amministrazione deve coinvolgere il richiedente l’accesso dando conto dell’opposizione frapposta dal controinteressato e dalla propria valutazione in ordine alla segretezza.
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Accesso agli atti difensivo: la stazione appaltante puo’ rifiutare l’ostensione?
A cura di Silvana Siddi
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