La definizione di affidamento diretto che fornisce il codice dei contratti evidenzia che il medesimo non costituisce una procedura di gara.
Infatti, secondo la definizione fornita dall’allegato I. 1, art. 3, lett. d), l’affidamento diretto è “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
Il fatto che l’affidamento diretto non costituisce una gara, ha avuto delle rilevanti implicazioni pratiche, dato che l’art. 17, co. 3 del codice ha stabilito, per le sole procedure di gara, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano concludere le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3.
CONTINUA A LEGGERE….
Anche l’affidamento diretto deve concludersi entro un termine determinato
La definizione di affidamento diretto che fornisce il codice dei contratti evidenzia che il medesimo non costituisce una procedura di gara.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento