L’Ordinanza della Corte di Cassazione, sez. I, 5 settembre 2025, n. 24594
La decisione afferma un importante principio di diritto:
in presenza di un raggruppamento orizzontale, sussiste la legittimazione attiva della stazione appaltante ad agire in giudizio nei confronti della mandante, quale obbligata in solido, per far accertare e dichiarare la legittimità della revoca di un contributo concesso all’ATI.
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ATI orizzontale: la stazione appaltante può agire direttamente nei confronti della mandante a titolo di responsabilità solidale passiva
Ordinanza della Corte di Cassazione, sez. I, 5 settembre 2025, n. 24594
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