1. La vicenda e le questioni in gioco
Il servizio di presidio e catering di una sala vip aeroportuale è attività «non aviation» di natura commerciale, la cui sub-concessione si risolve in un contratto di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario. L’adozione volontaria da parte del gestore aeroportuale di una procedura ad evidenza pubblica non muta questa qualificazione. La nozione di strumentalità del servizio aeroportuale, ai fini dell’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, deve essere interpretata in senso restrittivo.
Questi i principi affermati dalla sentenza in commento, che si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato — costruito attorno alle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, da ultimo l’ordinanza n. 23377/2024 — ma che presenta l’interesse specifico di applicare tali principi a una fattispecie particolarmente discussa: il servizio di catering in una sala vip aeroportuale, che la ricorrente aveva cercato di ricondurre alla categoria dei servizi «aviation» valorizzando il legame funzionale con l’esperienza di viaggio del passeggero.
La sentenza è importante non solo per la soluzione che offre al caso concreto, ma per la chiarezza con cui articola le tre questioni principali che il riparto di giurisdizione in materia aeroportuale pone: la distinzione tra attività aviation e non aviation come criterio discriminante; l’irrilevanza dell’autovincolo del gestore all’evidenza pubblica; la nozione restrittiva di strumentalità. Su ciascuno di questi profili vale la pena soffermarsi.
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