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Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

16 Gennaio 2024
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Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di governo (G7) che si svolgerà nei giorni tra il 13 e il 15 giugno 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …..;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1 – (Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024)

1. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Commissario di Governo nominato, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 e con lo svolgimento in Italia del vertice di capi di Stato e di Governo programmato per i giorni dal 13 al 15 giugno 2024, si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all’ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l’operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7. Resta salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contratto è stipulato, sotto condizione risolutiva, previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da espletarsi secondo le previsioni di cui all’articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, ferme restando le verifiche successive, ai fini del comprovato possesso dei requisiti, da completarsi entro sessanta giorni. Sulla base dell’autocertificazione, si procede all’esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula.

3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

4. Per l’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 e l’esecuzione dei relativi contratti, si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

ART. 2 – (Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui all’articolo 1, è autorizzata per l’anno 2024 la spesa di euro XXX. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari ad euro XXX, si provvede ……….

ART. 3 – (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Redazione