CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Decreto Legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo
(Indice)
Premessa
PARTE I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO
O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Principi
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome
Art. 5 – Regolamento e capitolati
Art. 6 – Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Art. 7 – Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture
Art. 8 – Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell’Autorità
e norme finanziarie
Art. 9 – Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Art. 10 – Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 11 – Fasi delle procedure di affidamento
Art. 12 – Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
Art. 13 – Accesso agli atti e divieti di divulgazione
Art. 14 – Contratti misti
Art. 15 – Qualificazione nei contratti misti
TITOLO II –
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
CODICE
Art. 16 – Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni
e materiale bellico
Art. 17 – Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
Art. 18 – Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
Art. 19 – Contratti di servizi esclusi
Art. 20 – Appalti di servizi elencati nell’allegato II B
Art. 21 – Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato
II A sia servizi elencati nell’allegato II B
Art. 22 – Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
Art. 23 – Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante
autobus
Art. 24 – Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Art. 25 – Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura
di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Art. 26 – Contratti di sponsorizzazione
Art. 27 – Principi relativi ai contratti esclusi
PARTE II – CONTRATTI
PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I – CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I – Ambito oggettivo e soggettivo
Art. 28 – Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
Art. 29 – Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
Art. 30 – Concessione di servizi
Art. 31 – Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica
Art. 32 – Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
Art. 33 – Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
Capo II – Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Art. 34 – Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
Art. 35 – Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
Art. 36 – Consorzi stabili
Art. 37 – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
Art. 38 – Requisiti di ordine generale
Art. 39 – Requisiti di idoneità professionale
Art. 40 – Qualificazione per eseguire lavori pubblici
Art. 41 – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori
di servizi
Art. 42 – Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori
di servizi
Art. 43 – Norme di garanzia della qualità
Art. 44 – Norme di gestione ambientale
Art. 45 – Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
Art. 46 – Documenti e informazioni complementari
Art. 47 – Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
Art. 48 – Controlli sul possesso dei requisiti
Art. 49 – Avvalimento
Art. 50 – Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione
o di sistemi di qualificazione
Art. 51 – Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario
Art. 52 – Appalti riservati
Capo III – Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e
selezione delle offerte
Sezione I – Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53 – Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
Art. 54 – Procedure per l’individuazione degli offerenti
Art. 55 – Procedure aperte e ristrette
Art. 56 – Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 57 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara
Art. 58 – Dialogo competitivo
Art. 59 – Accordo quadro
Art. 60 – Sistemi dinamici di acquisizione
Art. 61 – Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia
residenziale pubblica
Art. 62 – Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella
Sezione II – Bandi, avvisi, inviti
Art. 63 – Avviso di preinformazione
Art. 64 – Bando di gara
Art. 65 – Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Art. 66 – Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Art. 67 – Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo,
a negoziare
Art. 68 – Specifiche tecniche
Art. 69 – Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte
nel bando o nell’invito
Sezione III – Termini di presentazione delle richieste di invito e delle
offerte e loro contenuto
Art. 70 – Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte
Art. 71 – Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri,
documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte
Art. 72 – Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti
e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo
competitivo
Art. 73 – Forma e contenuto delle domande di partecipazione
Art. 74 – Forma e contenuto delle offerte
Art. 75 – Garanzie a corredo dell’offerta
Art. 76 – Varianti progettuali in sede di offerta
Sezione IV – Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati
e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
Art. 77 – Regole applicabili alle comunicazioni
Art. 78 – Verbali
Art. 79 – Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Art. 80 – Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
Sezione V – Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte
anormalmente basse
Art. 81 – Criteri per la scelta dell’offerta migliore
Art. 82 – Criterio del prezzo più basso
Art. 83 – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 84 – Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 85 – Ricorso alle aste elettroniche
Art. 86 – Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
Art. 87 – Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 88 – Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse
Art. 89 – Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
Capo IV – Progettazione e concorsi di progettazione
Sezione I – Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione
Art. 90 – Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici
Art. 91 – Procedure di affidamento
Art. 92 – Corrispettivi e incentivi per la progettazione
Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni
di lavori
Art. 94 – Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture
e requisiti dei progettisti
Art. 95 – Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede
di progetto preliminare
Art. 96 – Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
Sezione II – Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini
urbanistici ed espropriativi
Art. 97 – Procedimento di approvazione dei progetti
Art. 98 – Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi
Sezione III – Concorsi di progettazione
Art. 99 – Ambito di applicazione e oggetto
Art. 100 – Concorsi di progettazione esclusi
Art. 101 – Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
Art. 102 – Bandi e avvisi
Art. 103 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli
avvisi relativi ai concorsi di progettazione
Art. 104 – Mezzi di comunicazione
Art. 105 – Selezione dei concorrenti
Art. 106 – Composizione della commissione giudicatrice
Art. 107 – Decisioni della commissione giudicatrice
Art. 108 – Concorso di idee
Art. 109 – Concorsi in due gradi
Art. 110 – Concorsi sotto soglia
Sezione IV – Garanzie e verifiche della progettazione
Art. 111 – Garanzie che devono prestare i progettisti
Art. 112 – Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori
Capo V – Principi relativi all’esecuzione del contratto
Art. 113 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative
Art. 114 – Varianti in corso di esecuzione del contratto
Art. 115 – Adeguamenti dei prezzi
Art. 116 – Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
Art. 117 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto
Art. 118 – Subappalto e attività che non costituiscono subappalto
Art. 119 – Direzione dell’esecuzione del contratto
Art. 120 – Collaudo
TITOLO II – CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 121 – Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria
Art. 122 – Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
Art. 123 – Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
Art. 124 – Appalti di servizi e forniture sotto soglia
Art. 125 – Lavori, servizi e forniture in economia
TITOLO III– DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI
PUBBLICI
Capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori
Art. 126 – Ambito di applicazione
Art. 127 – Consiglio superiore dei lavori pubblici
Art. 128 – Programmazione dei lavori pubblici
Art. 129 – Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
Art. 130 – Direzione dei lavori
Art. 131 – Piani di sicurezza
Art. 132 – Varianti in corso d’opera
Art. 133 – Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
Art. 134 – Recesso
Art. 135 – Risoluzione del contratto per reati accertati
Art. 136 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità
e grave ritardo
Art. 137 – Inadempimento di contratti di cottimo
Art. 138 – Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
Art. 139 – Obblighi in caso di risoluzione del contratto
Art. 140 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore
o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore
Art. 141 – Collaudo dei lavori pubblici
Capo II – Concessioni di lavori pubblici
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 142 – Ambito di applicazione e disciplina applicabile
Art. 143 – Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
Sezione II – Affidamento delle concessioni di lavori pubblici
Art. 144 – Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo
alle concessioni di lavori pubblici
Art. 145 – Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
Art. 146 – Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all’affidamento
a terzi di una parte dei lavori
Art. 147 – Affidamento al concessionario di lavori complementari
Sezione III – Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici
Art. 148 – Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari
che sono amministrazioni aggiudicatrici
Sezione IV – Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149 – Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli
appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 150 – Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 151 – Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle
offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici
Capo III – Promotore finanziario, società di progetto
Art. 152 – Disciplina comune applicabile
Art. 153 – Promotore
Art. 154 – Valutazione della proposta
Art. 155 – Indizione della gara
Art. 156 – Società di progetto
Art. 157 – Emissione di obbligazioni da parte delle società di
progetto
Art. 158 – Risoluzione
Art. 159 – Subentro
Art. 160 – Privilegio sui crediti
Capo IV – Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi
Sezione I – Infrastrutture e insediamenti produttivi
Art. 161 – Oggetto e disciplina comune applicabile
Art. 162 – Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti
produttivi
Art. 163 – Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 164 – Progettazione
Art. 165 – Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale
e localizzazione Art. 166 – Progetto definitivo. Pubblica utilità dell’opera
Art. 167 – Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti
Art. 168 – Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo
Art. 169 – Varianti
Art. 170 – Interferenze
Art. 171 – Risoluzione delle interferenze
Art. 172 – La società pubblica di progetto
Art. 173 – Modalità di realizzazione
Art. 174 – Concessioni relative a infrastrutture
Art. 175 – Promotore
Art. 176 – Affidamento a contraente generale
Art. 177 – Procedure di aggiudicazione
Art. 178 – Collaudo
Art. 179 – Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l’approvvigionamento energetico
Art. 180 – Disciplina regolamentare
Art. 181 – Norme di coordinamento
Sezione II – Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi
opere
Art. 182 – Campo di applicazione
Art. 183 – Procedure
Art. 184 – Contenuto della valutazione di impatto ambientale
Art. 185 – Compiti della commissione speciale VIA
Sezione III – Qualificazione dei contraenti generali
Art. 186 – Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche
Art. 187 – Requisiti per le iscrizioni
Art. 188 – Requisiti di ordine generale
Art. 189 – Requisiti di ordine speciale
Art. 190 – Consorzi stabili e consorzi di cooperative
Art. 191 – Norme di partecipazione alla gara
Art. 192 – Gestione del sistema di qualificazione
Art. 193 – Obbligo di comunicazione
Sezione IV – Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo
infrastrutturale
Art. 194 – Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
TITOLO IV –
CONTRATTI IN TALUNI SETTORI
Capo I – Contratti nel settore della difesa
Art. 195 – Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa
Art. 196 – Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
Capo II –
Contratti relativi ai beni culturali
Art. 197 – Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi
a beni culturali
Art. 198 – Ambito di applicazione
Art. 199 – Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
Art. 200 – Limiti all’affidamento congiunto e all’affidamento unitario
Art. 201 – Qualificazione
Art. 202 – Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
Art. 203 – Progettazione
Art 204 – Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
Art. 205 – Varianti
PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI
SPECIALI
TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I – Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo
Art. 206 – Norme applicabili
Art. 207 – Enti aggiudicatori
Art. 208 – Gas, energia termica ed elettricità
Art. 209 – Acqua
Art. 210 – Servizi di trasporto
Art. 211 – Servizi postali
Art. 212 – Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri
combustibili solidi
Art. 213 – Porti e aeroporti
Art. 214 – Appalti che riguardano più settori
Capo II – Soglie e contratti esclusi dall’ambito di applicazione
del presente titolo
Art. 215 – Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
nei settori speciali
Art. 216 – Concessioni di lavori e di servizi
Art. 217 – Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di
un’attività di cui ai settori del Capo I, o per l’esercizio
di una di dette attività in un Paese terzo
Art. 218 – Appalti aggiudicati ad un’impresa comune avente personalità
giuridica o ad un’impresa collegata
Art. 219 – Procedura per stabilire se una determinata attività
è direttamente esposta alla concorrenza
Capo III – Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei
concorrenti, selezione delle offerte
Sezione I – Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Art. 220 – Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui
si indice una gara
Art. 221 – Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Art. 222 – Accordi quadro nei settori speciali
Sezione II – Avvisi e inviti
Art. 223 – Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di
un sistema di qualificazione
Art. 224 – Avvisi con cui si indice una gara
Art. 225 – Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Art. 226 – Inviti a presentare offerte o a negoziare
Sezione III – Termini di presentazione delle domande di partecipazione
Art. 227 – Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte
Sezione IV – Informazioni
Art. 228 – Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione
Art. 229 – Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
Sezione V – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Art. 230 – Disposizioni generali
Art. 231 – Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti
di selezione e qualificazione
Art. 232 – Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
Art. 233 – Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione
Sezione VI – Criteri di selezione delle offerte
Art. 234 – Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
Capo IV – Concorsi di progettazione
Art. 235 – Ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 236 – Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Art. 237 – Norma di rinvio
TITOLO II – CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 238 – Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
PARTE IV – CONTENZIOSO
Art. 239 – Transazione
Art. 240 – Accordo bonario
Art. 241 – Arbitrato
Art. 242 – Camera arbitrale e albo degli arbitri
Art. 243 – Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente
è nominato dalla camera arbitrale
Art. 244 – Giurisdizione
Art. 245 – Strumenti di tutela
Art. 246 – Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture
e insediamenti produttivi
PARTE V – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, FINALI E TRANSITORIE – ABROGAZIONI
Art. 247 – Normativa antimafia
Art. 248 – Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi
di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori – Modifiche degli allegati
Art. 249 – Obblighi di comunicazione alla Commissione dell’Unione
europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le politiche comunitarie
Art. 250 – Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di rilevanza comunitaria
Art. 251 – Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi nei settori speciali
Art. 252 – Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
Art. 253 – Norme transitorie
Art. 254 – Norma finanziaria
Art. 255 – Aggiornamenti
Art. 256 – Disposizioni abrogate
Art. 257 – Entrata in vigore
ALLEGATI:
ALLEGATO I – ELENCO DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 3,
COMMA 7
ALLEGATO II – ELENCO DEI SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 10
– ALLEGATO II A – ELENCO DEI SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 20 E 21
– ALLEGATO II B – ELENCO DEI SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 20 E 21
ALLEGATO III – ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI
DIRITTO PUBBLICO NEI SETTORI ORDINARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 27
ALLEGATO IV – AUTORITA’ GOVERNATIVE CENTRALI DI CUI ALL’ARTICOLO
28
ALLEGATO V – ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 196 (APPALTI
NEL SETTORE DELLA DIFESA) PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA
ALLEGATO VI – ELENCO DEGLI ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI SPECIALI DI
CUI AGLI ARTICOLI 3, COMMA 29, E DA 208 A 214 (SETTORI SPECIALI):
– ALLEGATO VI A – ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DEL TRASPORTO O DELLA
DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA TERMICA
– ALLEGATO VI B – ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL
TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITA’
– ALLEGATO VI C – ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL
TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
– ALLEGATO VI D – ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI
– ALLEGATO VI E – ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI
URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS
– ALLEGATO VI F – ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI
– ALLEGATO VI G – ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA RICERCA ED ESTRAZIONE
DI PETROLIO O DI GAS
– ALLEGATO VI H – ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE ED
ESTRAZIONE DI CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI
– ALLEGATO VI I – ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI
MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI
– ALLEGATO VI L – ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI
ALLEGATO VII – ELENCO DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO
219 (SETTORI SPECIALI) (30, PARAGRAFO 3, DIRETTIVA 2004/17)
ALLEGATO VIII – DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
ALLEGATO IX – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI
NEI SETTORI ORDINARI:
– ALLEGATO IX A – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI
DI APPALTI PUBBLICI
– ALLEGATO IX B – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI RELATIVI
ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
– ALLEGATO IX C – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA DEL
CONCESSIONARIO DI LAVORI PUBBLICI CHE NON E’ UN’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
– ALLEGATO IX D – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI
PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEI SETTORI ORDINARI DI CUI ALLA PARTE II DEL
CODICE
ALLEGATO X – CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
ALLEGATO XI – REGISTRI:
– ALLEGATO XI A – APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
– ALLEGATO XI B – APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE
– ALLEGATO XI C – APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
ALLEGATO XII – REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA
DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE,
O DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI
ALLEGATO XIII – INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEI BANDI DI GARA NEI
SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE
ALLEGATO XIV – INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SULL’ESISTENZA
DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL
CODICE
ALLEGATO XV – INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI
NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE:
– ALLEGATO XV A – INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI
– ALLEGATO XV B – INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO
LA PUBBLICAZIONE NEL <<PROFILO DI COMMITTENTE>> DI UN AVVISO PERIODICO
INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA
ALLEGATO XVI – INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI
AGLI APPALTI AGGIUDICATI, NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE
ALLEGATO XVII – INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DEI CONCORSI
DI PROGETTAZIONE NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE
ALLEGATO XVIII – INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI
DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL
CODICE
ALLEGATO XIX – TABELLA RIASSUNTIVA DEI TERMINI PREVISTI DALL’ARTICOLO
227 DEL CODICE NEI SETTORI SPECIALI (PARTE III)
ALLEGATO XX – DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI DI DIRITTO DEL LAVORO AI SENSI
DELL’ARTICOLO DEL CODICE NEI SETTORI SPECIALI (PARTE III)
ALLEGATO XXI – ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 164
ALLEGATO XXII – MODELLO DI CUI ALL’ARTICOLO 188
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua
e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Visto, in particolare, l’articolo 71 di detta direttiva;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi;
Visto, in particolare, l’articolo 80 di detta direttiva;
Visti i regolamenti della Commissione europea 28 ottobre 2004, n. 1874, e 19
dicembre 2005, n. 2083, che modificano le citate direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione
degli appalti;
Vista la direttiva 2005/51/CE della Commissione del 7 settembre 2005, che modifica
l’allegato XX della citata direttiva 2004/17/CE e l’allegato VIII
della citata direttiva 2004/18/CE;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria
per l’anno 2004, recante delega al Governo per l’attuazione della suddette
direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 13 gennaio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi in data 20 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica (in particolare della VIII e V Commissione
del Senato in date, rispettivamente, 22 febbraio 2006 e 14 marzo 2006; della
V, VIII e XIV Commissione della Camera in date, rispettivamente, 22 febbraio
2006, 1° marzo 2006, 8 marzo 2006);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
23 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le
politiche comunitarie, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia,
il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle attività
produttive, e il Ministro dei beni culturali e ambientali;
Emana il seguente decreto legislativo:
PARTE I –
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO
DI APPLICAZIONE DEL CODICE
TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli
enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione
di servizi, prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società
miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio,
la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art. 2
(Principi)
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, l. n. 241/1990;
art. 1, co. 1, l. n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C –
324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)
1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi
e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì
rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i
limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente
codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo
sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di
affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti
pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività
contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto,
altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
Art. 3
(Definizioni)
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, l.
n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995;
artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art.
24, l. n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il <<codice>> è il presente codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture.
3. I <<contratti>> o i <<contratti pubblici>> sono i
contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione
di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti
in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
aggiudicatori.
4. I <<settori ordinari>> dei contratti pubblici sono i settori
diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite
dal presente articolo.
5. I <<settori speciali>> dei contratti pubblici sono i settori
del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente
codice.
6. Gli <<appalti pubblici>> sono i contratti a titolo oneroso, stipulati
per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più
operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura
di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli <<appalti pubblici di lavori>> sono appalti pubblici aventi
per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione,
ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato
I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo
IV, l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze
specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla
base del progetto preliminare posto a base di gara.
8. I <<lavori>> comprendono le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per <<opera>>
si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi
una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il
risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all’allegato
I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli <<appalti pubblici di forniture>> sono appalti pubblici diversi
da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto,
di prodotti.
10. Gli <<appalti pubblici di servizi>> sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione
dei servizi di cui all’allegato II.
11. Le <<concessioni di lavori pubblici>> sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità
al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e
l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva
e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori
ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione
funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste
unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da
un prezzo, in conformità al presente codice.
12. La <<concessione di servizi>> è un contratto che presenta
le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel
diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformità all’articolo 30.
13. L’<<accordo quadro>> è un accordo concluso tra
una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici
e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti
da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i
prezzi e, se del caso, le quantità previste.
14. Il <<sistema dinamico di acquisizione>> è un processo
di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui
caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata
a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che
abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri.
15. L’<<asta elettronica>> è un processo per fasi successive
basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati
al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che
la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento
automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni
intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di
aste elettroniche.
16. I contratti <<di rilevanza comunitaria>> sono i contratti pubblici
il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti
esclusi.
17. I contratti <<sotto soglia>> sono i contratti pubblici il cui
valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è
inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91,
99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
18. I <<contratti esclusi>> sono i contratti pubblici di cui alla
parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente
codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini <<imprenditore>>, <<fornitore>> e <<prestatore
di servizi>> designano una persona fisica, o una persona giuridica, o
un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori
o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine <<raggruppamento temporaneo>> designa un insieme
di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante
scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di
uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il termine <<consorzio>> si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento,
con o senza personalità giuridica.
22. Il termine <<operatore economico>> comprende l’imprenditore,
il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L’<<offerente>> è l’operatore economico che
ha presentato un’offerta.
24. Il <<candidato>> è l’operatore economico che ha
chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo
competitivo.
25. Le <<amministrazioni aggiudicatrici>> sono: le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti.
26. L’<<organismo di diritto pubblico>> è qualsiasi
organismo, anche in forma societaria:
– istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale,
aventi carattere non industriale o commerciale;
– dotato di personalità giuridica;
– la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli
enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la
cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri
dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli
enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi
di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell’allegato
III, al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV
e V.
28. Le <<imprese pubbliche>> sono le imprese su cui le amministrazioni
aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza
dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette
imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni
aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente
o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
29. Gli <<enti aggiudicatori>> al fine dell’applicazione delle
disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici,
le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici
o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi
concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell’applicazione
della parte III, figurano nell’allegato VI.
31. Gli <<altri soggetti aggiudicatori>>, ai fini della parte II,
sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente
codice.
32. I <<soggetti aggiudicatori>>, ai soli fini della parte II, titolo
III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi),
comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori
di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. L’espressione <<stazione appaltante>> (…) comprende
le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo
32.
34. La <<centrale di committenza>> è un’amministrazione aggiudicatrice
che:
– acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
altri enti aggiudicatori, o
– aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture
o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il <<profilo di committente>> è il sito informatico di
una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti
dal presente codice, nonché dall’allegato X, punto 2. Per i soggetti
pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di committente
è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e
successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
36. Le <<procedure di affidamento>> e l’<<affidamento>>
comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi
di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi
mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e
di concorsi di idee.
37. Le <<procedure aperte>> sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato può presentare un’offerta.
38. Le <<procedure ristrette>> sono le procedure alle quali ogni
operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti,
con le modalità stabilite dal presente codice.
39. Il <<dialogo competitivo>> è una procedura nella quale
la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia
un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una
o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base
della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare
le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere
di partecipare.
40. Le <<procedure negoziate>> sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con
uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
procedura negoziata.
41. I <<concorsi di progettazione>> sono le procedure intese a fornire
alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale,
dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di
dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in
base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini <<scritto>> o <<per iscritto>> designano
un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato.
Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate
con mezzi elettronici.
43. Un <<mezzo elettronico>> è un mezzo che utilizza apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione
dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo,
via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L’<<Autorità>> è l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
all’articolo 6.
45. L’<<Osservatorio>> è l’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7.
46. L’<<Accordo>> è l’accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round.
47. Il <<regolamento>> è il regolamento di esecuzione e attuazione
del presente codice, di cui all’articolo 5.
48. La <<Commissione>> è la Commissione della Comunità
europea.
49. Il <<Vocabolario comune per gli appalti>>, in appresso CPV (<<Common
Procurement Vocabulary>>), designa la nomenclatura di riferimento per
gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando
nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione
del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV
e la nomenclatura NACE di cui all’allegato I o tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all’allegato II, avrà
la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell’articolo 22 e dell’articolo 100 valgono le seguenti definizioni:
a) <<rete pubblica di telecomunicazioni>> è l’infrastruttura
pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti
terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici
o altri mezzi elettromagnetici;
b) <<punto terminale della rete>> è l’insieme dei collegamenti
fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica
di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica
e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) <<servizi pubblici di telecomunicazioni>> sono i servizi di telecomunicazioni
della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l’offerta,
in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) <<servizi di telecomunicazioni>> sono i servizi che consistono,
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali
su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni,
ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.
Art. 4
(Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome)
(artt. 1, 3, l. n. 109/1994)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà
normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie
di competenza esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa
nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice,
in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei
progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa,
compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le Regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in
relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di
affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri
di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti
affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani
di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi
direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e
collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;
al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare
i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore
della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
relativi a lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva,
le disposizioni del presente codice si applicano alle Regioni nelle quali non
sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione.
5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti
e nelle relative norme di attuazione.
Art. 5
(Regolamento e capitolati)
(art. 3, l. n. 109/1994; art. 6, co. 9, l. n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente
codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo
4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni
rientranti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione
statale esclusiva, siano applicabili anche alle Regioni e Province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell’articolo 196 quanto al regolamento per
i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma 1 è adottato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell’ambiente,
per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell’economia
e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato
esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi
i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al
presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni
del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta
richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice,
quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali,
nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione
degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione,
i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti
e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l’importo dei contratti e cause che le determinano,
nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai
sensi dell’articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l’avvio dell’esecuzione
dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell’esecuzione
o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di
acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo,
sulle riserve dell’appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese
le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualità, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i termini per
il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri
di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori.
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure
di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio
dei rispettivi Stati esteri, nell’àmbito di attuazione della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito
il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle
condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure
applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina
di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici
contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma
1. I capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte
integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è
adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato,
menzionato nel bando o nell’invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere
richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse
dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.
Art. 6
(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture)
(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, l. n. 109/1994;
art. 25, co. 1, lett. c), l. n. 62/2005)
1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in
Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture.
2. L’Autorità è organo collegiale costituito da cinque membri
nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità, al fine
di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti
tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici
con riconosciuta professionalità. L’Autorità sceglie il presidente
tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici
di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono
collocati fuori ruolo o in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell’Autorità.
4. L’Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di
giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori
speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall’ambito di applicazione
del presente codice, al fine di garantire l’osservanza dei principi di
cui all’articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza
e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente
esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza
nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative
indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l’Autorità:
a) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente,
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure
di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in
parte dall’ambito di applicazione del presente codice, verificando, con
riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della
sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti
esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all’Osservatorio
né a vigilanza dell’Autorità i contratti di cui agli articoli
16, 17, 18;
c) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione
dei contratti pubblici;
d) accerta che dall’esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per
il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa
sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione
alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la
revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici
con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a varianti
in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari
e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all’attività dell’Osservatorio di cui all’articolo
7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 5; nell’esercizio di tale vigilanza
l’Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia
degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti
stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette
attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre
parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante
lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi
di soluzione; si applica l’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre
2005, n. 266.
8. Quando all’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore
del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità
devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della
sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell’àmbito della propria attività l’Autorità può:
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei
contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente,
anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione
di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai
fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle
imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla
Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati
all’Autorità.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici
oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino alla
conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, nell’esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d’ufficio.
11. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto
di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo,
di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti
non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che
non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore
di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti
non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni
appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di
cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le
sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare
è instaurato dall’amministrazione competente su segnalazione dell’Autorità
e il relativo esito va comunicato all’Autorità medesima.
13. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette
gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità
hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità
accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il
pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati
e alla procura generale della Corte dei conti.
Art. 7
(Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
(art. 6, commi 5 – 8, l. n. 537/1993; art. 4, l. n. 109/1994; art. 13,
d.P.R. n. 573/1994)
1. Nell’ambito dell’Autorità opera l’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione
centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province
autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430.
3. L’Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento
con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province
d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della
CONSIP.
4. La sezione centrale dell’Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a
quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti
i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di
quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi
di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi
e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione
a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto
dei parametri qualità – prezzo di cui alle convenzioni stipulate
dalla CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei contratti pubblici
affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni
appaltanti, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni
in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti
e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall’Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l’elaborazione dei prospetti statistici di cui all’articolo
250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all’articolo 251
(contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4,
lettera c), l’ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni
e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione,
su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei
prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti
e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall’ISTAT di concerto
con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con quello per
la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al
comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro
realizzazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze vigila sul rispetto
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e
dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per
la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione
dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari
dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni
della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale
dell’Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali
e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il
tramite della sezione regionale dell’Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare
all’Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione o di definizione
della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali
di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario
e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione
dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria
la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente
comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono
all’Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell’anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo,
di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822.
La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale
e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell’Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le modalità
di funzionamento del sito informatico presso l’Osservatorio, prevedendo
archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non
ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo
di conservazione degli atti nell’archivio degli atti scaduti, nonché
un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali
e lodi arbitrali.
Art. 8
(Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell’Autorità
e norme finanziarie)
(art. 5, l. n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1 L’Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme
e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto della normazione per l’emanazione
di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di
programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei
propri atti, l’Autorità utilizza metodi di consultazione preventiva,
consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire
agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.
2. L’Autorità, nell’ambito della sua autonomia organizzativa,
disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio
funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti
delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, l’accesso ai documenti amministrativi, le modalità
di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dell’Autorità, nella disciplina dell’esercizio
della funzione di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell’Autorità
devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilità che l’Autorità invii propri funzionari
nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici,
al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilità che l’Autorità convochi, con preavviso
e indicazione specifica dell’oggetto, i rappresentanti di amministrazioni
e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga
necessario o opportuno sentire;
d) le modalità di svolgimento dell’istruttoria nel rispetto dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della
piena conoscenza.
4. Il regolamento dell’Autorità disciplina l’esercizio del
potere sanzionatorio da parte dell’Autorità nel rispetto dei principi
della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della
contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della
motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione
tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza
del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle
norme vigenti.
5. Le delibere dell’Autorità, ove riguardino questioni di interesse
generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell’Autorità.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità,
è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorità,
determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all’Autorità
e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione
del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa di cui al comma 2, al personale
dell’Autorità si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
9. Al personale dell’Autorità è fatto divieto di assumere altro
impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale,
commerciale e industriale.
10. L’Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni
in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti
di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui
il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione,
il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate
previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche
le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, è soggetto
al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
12. All’attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8,
l’Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9
(Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato <<sportello
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture>>, con il
compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare
una candidatura o un’offerta, informazioni relative alle norme vigenti
nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi
fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza
e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere
rispettate nell’esecuzione del contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature
e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità
alle norme vigenti che disciplinano l’uso delle tecnologie informatiche
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti
all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione
digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del
sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003,
n. 229), il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
3. L’istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per
il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
che sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già
esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo
destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene
fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma
1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano
nel bando o nel capitolato lo sportello o l’ufficio a cui possono essere
chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo
del servizio.
Art. 10
(Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture)
(artt. 4, 5, 6, l. n. 241/1990; art. 6, co. 12, l. n. 537/1993; art. 7, l. n.
109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico,
le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure
di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in
economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non
siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente
previsti da altre disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione
di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell’avviso
di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli
di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione
degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento,
necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo
di sua competenza;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo
di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del
procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell’esecuzione
del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in
materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione,
previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme
vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza
adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere
un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente
di ruolo.
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti
al responsabile del procedimento; per i lavori determina l’importo massimo
e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere
con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento
e direttore dell’esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento,
in conformità all’articolo 119.
7. Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti
carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri
del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente,
i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento
possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento
di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere
tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale,
che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando
o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di
lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando
o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici,
in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti
propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme
del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.
Art. 11
(Fasi delle procedure di affidamento)
(artt. 16, 17,19, r.d. n. 2440/1923; art. 109, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto
degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti
dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal
presente codice per l’individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno
dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è
dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria
ai sensi dell’articolo 12, comma 1, provvede all’aggiudicazione
definitiva.
6. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.
L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito
e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine
stabilito nel comma 9.
8. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione
del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta
giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire,
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il
controllo di cui all’articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi
previsto, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario
non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di
urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese
quelle per opere provvisionali.
10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni
dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione,
ai sensi dell’articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza
che non consentono all’amministrazione di attendere il decorso del predetto
termine. La deroga di cui al periodo precedente non si applica ai contratti
relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV.
11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito
positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti
dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo
stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione
appaltante o l’ente aggiudicatore ne chieda l’esecuzione anticipata,
nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante
forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione
aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Art. 12
(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, l. n. 20/1994; art. 7, co. 15, l. n. 109/1994)
1. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo
competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici
e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto
dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione
provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è
pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti
o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli
ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione
si intende approvata.
2. Il contratto stipulato è soggetto all’eventuale approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori,
nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento
del contratto da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine
è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta
di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti
o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti
dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto
si intende approvato.
3. L’approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta
agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici,
degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto
dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del
contratto approvato da parte dell’organo di controllo. In mancanza, il
termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto,
per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti,
e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all’organo richiedente. L’organo di controllo si pronuncia entro
trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai
singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa
efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici
al fine di prevenzione di illeciti penali.
Art. 13
(Accesso agli atti e divieti di divulgazione)
(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22 l. n. 109/1994;
art. 10, d.P.R. n. 554/1999; l. n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso
agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici,
ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati
o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso
è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale,
in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che
sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta,
è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati
da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere
comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali
o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione dell’articolo 326 del
codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati
o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto
di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte
ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata
e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in
sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del
presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai
contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di
collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è
comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento
del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di
accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina
della parte III, all’atto della trasmissione delle specifiche tecniche
agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione
degli operatori economici e dell’affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori
possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che
trasmettono.
Art. 14
(Contratti misti)
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, l. n.
109/1994, come modificato dall’art. 24, l. n. 62/2005; art. 3, commi 3
e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture;
lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi,
o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato
un <<appalto pubblico di forniture>>;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all’allegato
II è considerato un <<appalto pubblico di servizi>> quando
il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all’allegato
II e che preveda attività ai sensi dell’allegato I solo a titolo accessorio
rispetto all’oggetto principale del contratto è considerato un <<appalto
pubblico di servizi>>;
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, l’oggetto principale del
contratto è costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume
rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche
specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio
rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l’oggetto principale
del contratto.
4. L’affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non
deve avere come conseguenza di limitare o escludere l’applicazione delle
pertinenti norme comunitarie relative all’aggiudicazione di lavori, servizi
o forniture, anche se non costituiscono l’oggetto principale del contratto,
ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 15
(Qualificazione nei contratti misti)
(art. 8, co. 11 septies, l. n. 109/1994)
1. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di
un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità
prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi,
forniture prevista dal contratto.
TITOLO II – CONTRATTI
ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16
(Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico)
(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4, d.lgs. n. 358/1992)
1. Nel rispetto dell’articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità
europea, sono sottratti all’applicazione del presente codice i contratti,
nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni
e materiale bellico, di cui all’elenco deliberato dal Consiglio della
Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali,
o da regolamenti del Ministero della difesa.
Art. 17
(Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza)
(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs.
n. 358/1992; art. 33, l. n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art. 5, d.lgs.
n. 157/1995; art. 8, d. lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/ 2005; art.
24, co. 6, l. n. 109/1994, art. 24, co. 7, l. n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca
d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della
Nazione o per i compiti di istituto, o ad attività degli enti aggiudicatori
di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza
o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni
relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato,
le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi
del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n.
801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di
sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei
requisiti previsti dal presente codice, dell’abilitazione di sicurezza.
4. L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali
misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono
invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione
con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di
segretezza.
5. L’operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato
a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale
deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l’ente aggiudicatore
entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull’istanza;
la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell’esecuzione
e del collaudo, qualora esterni all’amministrazione, devono essere in possesso
dell’abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni
statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza
e sull’efficacia della gestione. Dell’attività di cui al presente comma
è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale
per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta,
è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente
articolo, per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia
ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3,
4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Art. 18
(Contratti aggiudicati in base a norme internazionali)
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs.
n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme
procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato,
tra l’Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o
lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un’opera
da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione
comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
ogni accordo è comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla
Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti
pubblici di cui all’articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004
e di cui all’articolo 68 della direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe
di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un’organizzazione internazionale.
Art. 19
(Contratti di servizi esclusi)
(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5,
d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili
o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari
conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto
o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione
del presente codice;
b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione
di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive
e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto,
alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in
particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni
appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d’Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati
appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio
della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati
da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra
amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni
aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù
di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché
tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Art. 20
(Appalti di servizi elencati nell’allegato II B)
(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati
nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo
68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della
procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti
aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti alle
disposizioni del presente codice.
Art. 21
(Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A sia
servizi elencati nell’allegato II B)
(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs.
n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell’allegato II
A che servizi elencati nell’allegato II B sono aggiudicati conformemente
all’articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell’allegato
II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II A.
Art. 22
(Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni)
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati
a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la
gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico
di uno o più servizi di telecomunicazioni.
Art. 23
(Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus)
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti
relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante
autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE
in virtù dell’articolo 2, paragrafo 4, della stessa.
Art. 24
(Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), d.lgs.
n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita
o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali
appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione
alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte
le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù
del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni
possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Art. 25
(Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia
o di combustibili destinati alla produzione di energia)
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lett.
f), d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui
all’articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla
produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori che esercitano un’attività di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all’articolo
212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili
solidi).
Art. 26
(Contratti di sponsorizzazione)
(art. 2, co. 6, l. n. 109/1994; art. 43, l. n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n.
267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di
cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore
e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I, nonché
gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero
le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le
forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano
i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni
in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario
delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni
opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione
del contratto.
Art. 27
(Principi relativi ai contratti esclusi)
1. L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi
forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del presente
codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti,
se compatibile con l’oggetto del contratto.
2. Si applica altresì l’articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno
il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità.
Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l’articolo
118.
PARTE II – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI
ORDINARI
TITOLO I – CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Art. 28
(Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria)
(artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento
CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della
difesa dall’articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria
il valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è
pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi
da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici
che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato IV;
b) 211.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni
appaltanti diverse da quelle indicate nell’allegato IV,
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione
appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A,
servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato II A, le
cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526,
servizi elencati nell’allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di
lavori pubblici.
Art. 29
(Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici)
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs.
n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni
di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al
netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto
dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo
del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati
o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell’invio del bando di gara, quale
previsto all’articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è
richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento
del contratto.
4. Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere
un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato
al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione
se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici
il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché
del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all’esecuzione
dei lavori, messe a disposizione dell’imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore
dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture
o servizi dall’applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel
presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un’opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può
dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è
computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie
di cui all’articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria
si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per
i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80.000 euro
per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato
di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo
ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione
delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto
del valore stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie
di cui all’articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria
si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per
i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80.000 euro
e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore
complessivo della totalità dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria,
la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come
base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a
dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell’appalto o, se
la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l’importo
stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può
essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di
regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato
periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi
nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato,
se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità
o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso
dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se
questo è superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dal campo di applicazione
delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo
del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni,
gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare
e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto
mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto
mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore
da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA
del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro
o del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture
si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle
rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa
e di installazione.
Art. 30
(Concessione di servizi)
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, l. n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non
si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo,
qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e
dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare
al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario
degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità
del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili
dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità,
previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione,
e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie
di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell’ordinamento
comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione
di servizi a terzi, l’affidamento di servizi a soggetti che sono a loro
volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un’amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è
un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare
un’attività di servizio pubblico, l’atto di concessione prevede che,
per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell’ambito di tale attività,
detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto
compatibile l’articolo 143, comma 7.
Art. 31
(Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica)
(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici
e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non
si applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia termica,
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o più delle
attività di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attività.
Art. 32
(Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori)
(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, l. n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992;
artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo,
nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti
contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo
28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici
che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall’articolo
142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico,
anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno
ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero
la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato
in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli
articoli 113, 113 bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all’allegato I, nonché
lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per
il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni
pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la
cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi
il cui valore stimato, al netto dell’i.v.a., sia pari o superiore a 211.000
euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di
cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte
dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto
interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo
dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente
strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà
dell’amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di
permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle
opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto
per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo
28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che
rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire
assuma la veste di promotore, presentando all’amministrazione medesima,
entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione
preliminare delle opere. All’esito della gara bandita ed effettuata dal
promotore sulla base della progettazione presentata, il promotore può
esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara, diritto
di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario, entro quindici giorni
dalla aggiudicazione, corrispondendo all’aggiudicatario il 3% del valore
dell’appalto aggiudicato;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo
207, qualora, ai sensi dell’articolo 214, devono trovare applicazione
le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente
codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli
articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione
del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti
di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma
2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto
si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare
le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell’opera
pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente
costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di
evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice
in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell’opera
o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del
comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali
leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può
essere erogato solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa
verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è
svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice
costituisce causa di decadenza dal contributo.
Art. 33
(Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza)
(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19. co. 3, l.
n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori,
servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi
o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente
codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo
32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento
delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione
appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti
(SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare
che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per
le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
Capo II –
Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Art. 34
(Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici)
(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; artt. 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10, l.
n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs n. 157/1995; art. 23,
d.lgs. n. 158/1995)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali,
le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti
a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili
ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali,
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra
di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti
per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
Art. 35
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
(art. 11, l. n. 109/1994)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle
procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere
b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto
dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate
Art. 36
(Consorzi stabili)
(art. 12, l. n. 109/1994)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo
35, dei requisiti previsti dall’articolo 40, formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del
consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati,
fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del
soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione
ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati
a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò
avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento detta le norme per l’applicazione del sistema di qualificazione
ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché
l’articolo 118.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto
si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento
di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale
è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno;
al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche
per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è
in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già
possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica
V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre
con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni
di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi
premiali di cui all’articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente
che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con
una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita
nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore
alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda
che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o
alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche.
Art. 37
(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)
(art. 13, l. n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1995;
art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, l. n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende
una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori
della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non
appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende
una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si
intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni
di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici,
i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello
in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le
stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle
secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di
concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento
ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate
le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
5. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché
nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori
scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni
secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti
di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti
dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori
riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di
cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti.
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti
e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto
ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
10. L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo
appalto.
11. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino,
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali
opere superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei
lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente
dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinate dal regolamento
che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma.
Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di
gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente
suddiviso in più contratti.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l’operatore economico
invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare
per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori
economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa
procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico
mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei
mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli
atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o
atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione
degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia
ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto
con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti
dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni
la stazione appaltante può recedere dall’appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante
che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto
alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire.
Art. 38
(Requisiti di ordine generale)
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n.
34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni
e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari
di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari
o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione
e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo
178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione;
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche
le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente
articolo, si applica l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo
di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo
2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di
verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono
al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati
o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure
le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313
del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente
articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia,
le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di
fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la
cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione
europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli
Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa
dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente,
a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.
Art. 39
(Requisiti di idoneità professionale)
(art.46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n.
358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti
in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Si applica la disposizione dell’articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia,
può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
di cui all’allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all’allegato XI
B per gli appalti pubblici di forniture e all’allegato XI C per gli appalti
pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito..
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati
attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto
è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti
nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i
candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione
ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio
paese d’origine il servizio in questione, la stazione appaltante può
chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza
all’organizzazione di cui trattasi.
Art. 40
(Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
(artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, l. n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati e improntare la loro attività ai princìpi della qualità,
della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti,
i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa
vigente.
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il
sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo
di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto
alle tipologie e all’importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato
di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità, sentita un’apposita
commissione consultiva istituita presso l’Autorità medesima. Alle spese
di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. L’attività
di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza
di giudizio, garantendo l’’assenza di qualunque interesse commerciale
o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza
nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti
tecnico – organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese
esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi
di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio,
cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva
di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi
di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.
c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera
a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità
per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati
di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformità all’articolo 38,
e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma
3, lettera b), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia
dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi
alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti
alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale
il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attività
di qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell’efficacia
della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno
del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti
di capacità strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento
sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura
non superiore ai tre quinti della stessa;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell’autorizzazione,
per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse
dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di proporzionalità
e nel rispetto del principio del contraddittorio;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito
la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati
presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell’Osservatorio.
5. E’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli
elenchi predisposti dai soggetti di cui all’articolo 32, salvo quanto disposto
per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di
lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione
di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio
che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo
75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate,
del 50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo
fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze
che hanno permesso il rilascio dell’attestazione e i dati da esse risultanti
non possono essere contestati immotivatamente.
Art. 41
(Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi)
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n.
358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità
finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita
mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo
ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi
tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere
posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di
richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti
a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono
la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività
da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare
la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lettere b)
e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di
quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a)
è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della 1 settembre 1993 n. 385.
Art. 42
(Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi)
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n.
358/1995)
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità
tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti
modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza
e dell’uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture
prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi
di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni
o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati,
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo,
o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli
di qualità;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa
individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore
o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché
degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente
non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo
ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché
tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio
da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo
determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario,
di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo
per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi
o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati,
stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore
potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti
del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura,
il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi
disporrà per eseguire l’appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente,
subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei
beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della
stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti
o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta
competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento
a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d’invito,
quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione
deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici
e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati
in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000
n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria,
a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Art. 43
(Norme di garanzia della qualità)
(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate
norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno
riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie
di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle
norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono
i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti
di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Art. 44
(Norme di gestione ambientale)
(art. 50, direttiva 2004/18)
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati,
le stazioni appaltanti chiedano l’indicazione delle misure di gestione
ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione
del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati
da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore
economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale
basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi
conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali
relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia
di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Art. 45
(Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi)
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, d.lgs. n.
358/1992; art. 11, l. n. 128/1998)
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di
fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un
certificato d’iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l’iscrizione
stessa e la relativa classificazione.
2. L’iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi
di cui al comma 1, certificata dall’Autorità, ovvero, per gli operatori
degli altri Stati membri certificata da parte dell’autorità o dell’organismo
di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni
appaltanti, presunzione d’idoneità alla prestazione, corrispondente alla
classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall’articolo
38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall’articolo 39; dall’articolo
41, comma 1, lettere b) e c); dall’articolo 42, comma 1, lettere a), b),
c), d); limitatamente ai servizi, dall’articolo 42, comma 1, lettere e),
f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall’articolo 42, comma
1, lettere l), m).
3. I dati risultanti dall’iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1
per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono
essere contestati immotivatamente.
4. L’iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione
ad un pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul
casellario informatico dell’Autorità.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli
elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori
italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni
diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente codice ovvero dall’istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome
e l’indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate
le domande d’iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all’aggiornamento
dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali
dati agli altri Stati membri.
8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione
in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un
termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell’articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell’amministrazione
o ente che istituisce l’elenco.
Art. 46
(Documenti e informazioni complementari)
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n.
358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano,
se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 47
(Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia)
(art. 20 septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea,
nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo sugli
appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre
norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione
ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è
consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice
non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si
qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane
alle gare. E’ salvo il disposto dell’articolo 38, comma 5.
Art. 48
(Controlli sul possesso dei requisiti)
(art. 10, l. n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle
offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10
per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore,
scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando
la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando
tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione
del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui
all’art. 6 comma 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione
da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario
e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi
fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova
o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si
procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 49
(Avvalimento)
(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; art. 54, direttiva 2004/17)
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo
34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione
SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione
SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all’eventuale
attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo
dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante
il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo
38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo
di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano
alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e
a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene
al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo
38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude
il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità
per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente
si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara.
6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun
requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento
di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto
o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori
non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA
relative alla stessa categoria.
7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo
dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti
economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare
un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa
avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.
8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell’appalto,
qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari
attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato,
queste possano prestare l’avvalimento nei confronti di più di un
concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire
la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all’aggiudicatario.
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa
alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa
ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore,
o di subappaltatore.
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all’Autorità
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario,
per l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico
presso l’Osservatorio.
Art. 50
(Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di
sistemi di qualificazione)
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire
l’attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo
49, sempreché compatibili con i seguenti principi:
a) tra l’impresa che si avvale dei requisiti e l’impresa ausiliaria
deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, commi
1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da
una stessa impresa ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
b) l’impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale
assume l’obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere
a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa
ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;
c) l’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria hanno l’obbligo
di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle
risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell’articolo
49.
2. L’omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla
lettera c) del comma 1, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell’attestazione
SOA, da parte dell’Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria
sia dell’impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
3. L’attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina
la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell’impresa
ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi servizi.
Art. 51
(Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario)
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano,
affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione,
fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario,
ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo
accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché
dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62, anche in ragione
della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione
previsti dal presente codice.
Art. 52
(Appalti riservati)
(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali,
le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in
considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti
nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto
di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati
è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità
del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale
in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
Capo III –
Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle
offerte
Sezione I – Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53
(Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, l. n. 109/1994; art. 83,
d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, l. n. 2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia,
i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione, come definiti all’articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce,
motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in
ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto
ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è
effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni
e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto
definitivo e il prezzo.
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l’oggetto
del contratto è stabilito nel bando di gara.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma
2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti,
ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta,
o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto
dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione),
e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo
a base del contratto. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), l’ammontare
delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d’asta.
4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze
dell’amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato
a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità
da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni
aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni
a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della
verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per
le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento
o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per
l’esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili
per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo
contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l’esecuzione
può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione
appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo
del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’affidatario
della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione
aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all’articolo
128 per i lavori, o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le
forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.
Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i
beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio
pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso
per l’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito
negativo.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere
che l’immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento
anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che
può essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato di
collaudo.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile,
e il prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché
il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l’esecuzione
del contratto;
b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile,
il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.
9. Nell’ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta
avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti
dell’offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non abbia
stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell’immobile,
quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi
deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità
di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 128,
dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici,
al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno
del vincolo di destinazione.
Art. 54
(Procedure per l’individuazione degli offerenti)
(art. 28, direttiva 2004/18)
1. Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare
offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti
utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo,
di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura
ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti
possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni
appaltanti possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata,
con o senza pubblicazione del bando di gara.
Art. 55
(Procedure aperte e ristrette)
(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, l. n. 109/1994; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell’articolo 11, indica
se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite
all’articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando
il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto,
e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide,
che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta
comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte
nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta
di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando
di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità
e dei termini fissati nella lettera – invito. Alle procedure ristrette
per l’affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che
ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo
177.
Art. 56
(Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara)
(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, l. n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
art. 7, d. lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante
procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti
ipotesi:
a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta
o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero
inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione
ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non
possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti
di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato
offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni
di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un
milione di euro;
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la
cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla
stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei
prezzi;
c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria
6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la
progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile
stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter
aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le
norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente
a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una
redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti
le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara,
nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari, e per
individuare l’offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli
articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità
di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria
informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga
in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando
i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato
d’oneri.
Art. 57
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, l. n.
537/1993; art. 24, l. n. 109/1994; art. 7, d. lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti,
dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura
è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta,
non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo
sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta,
va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito
di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata.
Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo
inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad
un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante
da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile
con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione
della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo
è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente
a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti
di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività
del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe
la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità
o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei
contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose,
da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale
oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo,
di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria
di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo
è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso
di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato
al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso
tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi
a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale
né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista,
sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio
oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore
economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto
il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti
alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione
del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi
complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto
iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi
analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del
contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta
o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura
negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto
originario; l’importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi
è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai
fini delle soglie di cui all’articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato,
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona
almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare
le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali
della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio
del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata
previo bando.
7. E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto
forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Art. 58
(Dialogo competitivo)
(art. 29, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso
alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto,
le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente
al presente articolo.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato
<<particolarmente complesso>> quando la stazione appaltante
– non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo
68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità
o i suoi obiettivi, o
– non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica
o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere
considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante
non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in
merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione
dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all’analisi
dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti
di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo
competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza
dei presupposti previsti dal comma 2.
4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all’articolo
64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono
nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante
del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione
al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli
da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all’articolo
83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza
di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti
di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione
dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi.
Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti
gli aspetti dell’appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di
trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo
discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto
ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni
proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante
al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la
fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando
di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è
indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado
di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni
che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle
soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal
caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo
o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato
i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte
finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del
dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari
per l’esecuzione del progetto.
13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza
e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione
di cui all’articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo
in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate
ai sensi del comma 10.
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite,
precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti
o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali
dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione
rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri
di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di
quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l’offerta economicamente
più vantaggiosa conformemente all’articolo 83.
16. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta
o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non
abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto
quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti
al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo
abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 59
(Accordi quadro)
(art. 32, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli
accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri
casi, da prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialità
e caratteristiche esecutive standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi
per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che
siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate,
da individuarsi nel regolamento.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono
le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all’aggiudicazione
degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell’accordo quadro sono
scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli
81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni
appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell’accordo quadro.
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro
le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni
fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico,
gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle
condizioni fissate nell’accordo quadro. Per l’aggiudicazione di tali appalti,
le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici,
il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero
sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero
di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici
possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite
nell’accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l’aggiudicazione dell’accordo
quadro contiene l’ordine di priorità, privilegiando il criterio
della rotazione, per la scelta dell’operatore economico cui affidare il
singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici,
qualora l’accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati
solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle
medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni
indicate nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto
gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte
relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità
dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere
segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato
l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato
d’oneri dell’accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo
in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall’oggetto dell’accordo
quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo
abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 60
(Sistemi dinamici di acquisizione)
(art. 33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.
Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e
servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di
forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente
che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il
sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti
seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all’attribuzione
degli appalti da aggiudicare nell’ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato
un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti
complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione
che esse restino conformi al capitolato d’oneri.
5, Per l’istituzione del sistema e per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito
del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici
conformemente all’articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni
appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico
di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d’oneri, tra l’altro, la natura degli acquisti previsti
che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie
riguardanti il sistema di acquisizione, l’attrezzatura elettronica utilizzata
nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione
del sistema, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a
qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l’indirizzo Internet
presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per
tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità
di presentare un’offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema
alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative
entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell’offerta indicativa. Possono
tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto
sia messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l’offerente di cui
al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione
o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale.
Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti
pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici
interessati a presentare un’offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro
un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono
al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte
le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema
a presentare un’offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro
del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione
delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato
la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando
di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri
possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare
quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione
in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati
o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
Art. 61
(Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale
pubblica)
(art. 34, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione
di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere
economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore
al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dell’entità, della
complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev’essere stabilito
sin dall’inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo
che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti
e l’imprenditore che avrà l’incarico di eseguire l’opera, è possibile
ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l’imprenditore
più idoneo a essere integrato nel gruppo.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel
bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile
al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente
il progetto da eseguire. Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando
di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli
da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati
devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano
gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a 52.
Art. 62
(Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate
e nel dialogo competitivo – Forcella)
(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 358/1992; art.
22, d.lgs. n. 157/1995)
1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori
di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo
quale che sia l’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando
lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della
fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che
inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo,
purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono
di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i
criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità,
che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare,
e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero
massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati
non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo
pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti
idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel
dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore
a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare
un’effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero
minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma
2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno
chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli
minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire
la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare
e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono
l’articolo 55, comma 4, e l’articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il
numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all’articolo
56, comma 4, e all’articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando
i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri
e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire
di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente
di soluzioni o di candidati idonei.
Sezione II –
Bandi, avvisi e inviti
Art. 63
(Avviso di preinformazione)
(art. 35, par. 1, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva
2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995;
art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell’articolo
32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un
avviso di preinformazione, conforme all’allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato
dalla Commissione o da esse stesse sul loro <<profilo di committente>>,
quale indicato all’allegato X, punto 2, lettera b) e all’articolo 3, comma
35:
a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli
accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici
mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli
articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti
sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro
dell’economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di
gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto
eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli
accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell’allegato
II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo
complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore
a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi
quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori
alla soglia indicata all’articolo 28, tenuto conto dell’articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione
o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile
dopo l’avvio dell’esercizio di bilancio.
3. L’avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione
o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile
dopo l’adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono
i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1
intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro profilo di
committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato
e le modalità di trasmissione di cui all’allegato X, punto 3, una comunicazione
in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione
su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo
se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre
i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell’articolo 70, comma
7.
6. L’avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati
dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo
77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L’avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui
siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità
ivi previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara.
Art. 64
(Bando di gara)
(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n.
55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 2, d.lgs. n. 157/1995;
art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un
accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata
con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale
intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione
rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato
su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando
di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni
di cui all’allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta
utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo
77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
Art. 65
(Avviso sui risultati della procedura di affidamento)
(art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 20, l. n. 55/1990;
art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80,
co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso
un accordo quadro inviano un avviso, conforme all’allegato IX A, punto
5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto
giorni dall’aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all’articolo 59,
le stazioni appaltanti sono esentate dall’invio di un avviso in merito ai risultati
della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell’aggiudicazione
degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto
giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare
detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati
al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell’allegato II B, le
stazioni appaltanti indicano nell’avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli
elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato
X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione.
6. Talune informazioni relative all’aggiudicazione del contratto o alla conclusione
dell’accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi
i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati
oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 66
(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs.
n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione
per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione
precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione.
Nel caso della procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, gli
avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica
secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato
X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche
di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato
e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto
3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato
e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto
3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura
urgente di cui all’articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro
invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali
della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato
in tale lingua originale è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti
italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia
autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti
di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi
di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue
ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione
sono a carico della Comunità.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici,
sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante, e, non
oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione
degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi
sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione,
ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti
di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti.
8. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità
in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere
pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla
Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere
informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi
alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all’articolo
63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso
o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo
di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso che
ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono
citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica
secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato
X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione
degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell’informazione
trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma
vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive pubblicità
diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare
in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti
pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo.
Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali
vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini,
derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative
date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.
Art. 67
(Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare)
(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs.
n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 79,
co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate
con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive
offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara, l’invito a presentare le offerte,
a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi
specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili
dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse
devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana,
in cui possono essere redatte, fermo restando l’obbligo di redazione in
lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma
di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per
l’inizio della fase di consultazione, nonché le lingue obbligatoria
e facoltativa, con le modalità di cui alla lettera b) del presente comma;
d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle
dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall’invito, e secondo
le stesse modalità stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dell’offerta, se non figurano nel bando di gara;
f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione
relativa degli elementi oppure l’ordine decrescente di importanza, se
non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d’oneri o nel
documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non
sono indicati nell’invito a partecipare al dialogo, bensì nell’invito
a presentare l’offerta.
Art. 68
(Specifiche tecniche)
(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d. lgs.
n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19,
d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII, figurano
nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d’oneri
o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche
devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità
per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti,
della tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non
devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura
dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui
sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate
secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato VIII,
e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee,
alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme
internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi
europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle
omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia
di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera
dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione <<o equivalente>>;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere
caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi
da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle stazioni
appaltanti di aggiudicare l’appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b),
con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere
la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche,
e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre
caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche
di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere
un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi
alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta
l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti,
con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano
in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del
fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. L’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti
definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione
che allega all’offerta.
7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire
le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali,
le stazioni appaltanti non possono respingere un’offerta di lavori, di prodotti
o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea,
ad un’omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad
una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo
europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i
requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l’offerente è
tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e
con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme
alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti.
Si applicano i commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in
termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al
comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza,
parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali
o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture
o delle prestazioni oggetto dell’appalto;
b) i requisiti per l’etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni
scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano
partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori,
i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell’ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare
che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri; essi devono accettare qualsiasi
altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante
o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per <<organismi riconosciuti>> ai sensi del presente articolo
si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione
e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti
di altri Stati membri.
13. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche
tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata
o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto
o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto
di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento
sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente
precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando
i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall’espressione <<o
equivalente>>.
Art. 69
(Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito)
(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione
del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e,
tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando
di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato
d’oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può
comunicarle all’Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni
sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine,
il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni
particolari, per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Sezione III –
Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto
Art. 70
(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte)
(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs.
n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo;
79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione,
le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione
oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le
offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione
del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di
un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni
decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non
può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito
a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo,
il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti
nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza,
non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell’invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore
a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito;
quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine
per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni
con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione,
il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette
può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno
di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha
per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla
data di invio dell’invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette,
e sono ammessi a condizione che l’avviso di preinformazione a suo tempo
pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall’allegato
IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione
dell’avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione
non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione
del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato
e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato X, punto
3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle
procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione
di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel
dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla
pubblicazione del bando secondo l’allegato X, l’accesso libero,
diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento complementare,
precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet presso il quale tale
documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte
di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione
delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti
di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma
8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e le
informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli
operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli
71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita
dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato
d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo
adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle
offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione
di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini
minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché
indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore
a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando
alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta
ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito
a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione
delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.
12. Nelle procedure negoziate senza bando e nel dialogo competitivo, quando
l’urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente
articolo, l’amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto
possibile, del comma 1.
Art. 71
(Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni
complementari nelle procedure aperte)
(art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3, d.P.C.M. n.
55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3 e 4, d.lgs.
n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via
elettronica, ai sensi dell’articolo 70, comma 9, l’accesso libero,
diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare,
i capitolati d’oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori
economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione
che quest’ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari
sui capitolati d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle
amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell’articolo
9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte.
Art. 72
(Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni
complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo)
(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n. 358/1992;
art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6, e 81, co. 2, d.P.R.
n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel
dialogo competitivo, l’invito ai candidati contiene, oltre agli elementi
indicati nell’articolo 67:
a) una copia del capitolato d’oneri, o del documento descrittivo o di
ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
b) oppure l’indicazione dell’accesso al capitolato d’oneri,
al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono
messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell’articolo
70, comma 9.
2. Quando il capitolato d’oneri, il documento descrittivo, i documenti
complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante
che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui
all’articolo 9, l’invito precisa l’indirizzo presso cui possono
essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione
di tale richiesta, nonché l’importo e le modalità di pagamento
della somma dovuta per ottenere detti documenti. L’ufficio competente
invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane
la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sui capitolati d’oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari,
sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente
ai sensi dell’articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette
o negoziate urgenti, di cui all’articolo 70, comma 11, tale termine è
di quattro giorni.
Art. 73
(Forma e contenuto delle domande di partecipazione)
1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno
forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale
o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso,
gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e
la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate
dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma
2 nonché gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la
selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità
in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità della domanda
di partecipazione.
4. La prescrizione dell’utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni
appaltanti per la presentazione delle offerte non può essere imposta
a pena di esclusione.
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 74.
Art. 74
(Forma e contenuto delle offerte)
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte
con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall’invito
ovvero dal capitolato d’oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali
per identificare l’offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si
riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni
relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
3. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato
utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione
delle offerte non costituisce causa di esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall’invito
ovvero dal capitolato d’oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma
2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto
del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto
e alle finalità dell’offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali
le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi
i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l’articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché
gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 75
(Garanzie a corredo dell’offerta)
(art. 30, co. 1, co. 2 bis, l. n. 109/1994; art. 8, co. 11 quater, l. n. 109/1994
come novellato dall’art. 24, l. n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999;
art. 24, co. 10, l. n. 62/2005)
1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento
del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione
o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente,
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia
e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono
richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì
prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante
a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione,
su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario,
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto
del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione
ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo
della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Art. 76
(Varianti progettuali in sede di offerta)
(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d. lgs. n.
358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti
a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno
le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato
d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché
le modalità per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti
minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture,
le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere
una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente,
o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un
appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
Sezione IV –
Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti,
spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
Art. 77
(Regole applicabili alle comunicazioni)
(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7,
commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5 bis; 10, commi 10, 11, 11
bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1;
81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti
e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti,
mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6,
per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione
di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati
nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in
modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura
di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono
realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza
delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni
appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di
partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come
mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle
domande di partecipazione, presso l’ufficio indicato nel bando o nell’invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni
per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere
non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i
prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente
in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all’osservanza
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione
digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del
sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003,
n. 229), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare,
gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici
deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo
48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai
dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano
le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di
offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura,
sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione
elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai
requisiti dell’allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua
osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo
utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi
elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cu alla lettera
b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati
e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli
da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in
formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza
del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle
procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell’operatore
economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex,
fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate,
prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto
mediante lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica,
con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle
stazioni appaltanti.
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate
mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica.
In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro
il quale deve essere soddisfatta.
Art. 78
(Verbali)
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d. lgs. n.
406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n.
157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema
dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente
almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto
e il valore del contratto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi
della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della
sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’accordo
quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste
dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice,
che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l’amministrazione ha rinunciato
ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un
sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità
alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), se tenute
alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione
condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione,
su richiesta di quest’ultima.
Art. 79
(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni)
(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, l.
n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi
3 e 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, l. n. 62/2005)
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti
delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione
di un appalto, o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione,
ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero
di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara,
ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico
di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi,
per i casi di cui all’articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione
di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i
servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le
caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente
cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo
quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della
domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni
relative all’aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi
quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui
al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge,
sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore
economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio
alla leale concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:
a) l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore
a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria,
a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché
a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso
l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.
b) l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente
e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione.
Art. 80
(Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni)
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi,
nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite
nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione
della stazione appaltante.
Sezione V –
Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 81
(Criteri per la scelta dell’offerta migliore)
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n.
358/1992; art. 21, l. n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs.
n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore
offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello
più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del
contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma
1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
Art. 82
(Criterio del prezzo più basso)
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n.
358/1992; art. 21, l. n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs.
n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è
determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara
ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più
basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalità applicative del ribasso sull’elenco prezzi e dell’offerta
a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
Art. 83
(Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, l. n. 109/1994;
art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n.
158/1995)
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri
di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto
e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità
di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento
descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore
numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello
massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma
2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d’oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento
descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario,
i su – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi. Ove la stazione appaltante
non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a
nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre,
affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi
e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione
giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa
in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire
a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e
il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun
elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali
da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta
più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente
per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate
per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999,
n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005,
in quanto compatibili con il presente codice.
Art. 84
(Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa)
(art. 21, l. n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad
una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta
da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante,
nominato dall’organo competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità
di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione
di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art.
51 cod. proc. civ.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle
stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità,
nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze
oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con
un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a)professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali,
nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite
dagli ordini professionali;
b)professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato
sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo
quanto previsto dall’articolo 83, comma 4.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione
o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è
riconvocata la medesima commissione.
Art. 85
(Ricorso alle aste elettroniche)
(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002)
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono
le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che
l’aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un’asta
elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire
di ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto
competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell’indizione di gare
per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto
possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti
alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente
da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale
da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono
ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare
o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto
dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.
4. L’asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato al prezzo più
basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti
di gara, quando l’appalto viene aggiudicato all’offerta economicamente
più vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto
deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso
dell’asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell’offerta,
come indicati nelle specifiche dell’appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso
dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno
messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare,
gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché
le modalità e specifiche tecniche di collegamento.
7. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano
una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità
stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione
prescelto e alla relativa ponderazione.
Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente
per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l’invito
contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo
elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta
elettronica. L’asta elettronica si svolge in un’unica seduta e non
può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data
di invio degli inviti.
8. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, l’invito di cui al comma 7 è
corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente
interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo
83, comma 2.
L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina,
durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione
dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione
di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente
più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara;
a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con
un valore determinato.
Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una
formula matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano
in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro
di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti
possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi
o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti
di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare
il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che
in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti
durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica alla
data e ora di chiusura preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti
aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 81, in funzione dei
risultati dell’asta elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli
atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell’articolo 13.
13. Per l’acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma
3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.
Art. 86
(Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse)
(art. 21, co. 1 bis, l. n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R.
n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art.
25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione
è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano
la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le
stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità
di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore
a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni
di cui all’articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono
a formare l’importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera
di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni.
Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente
ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante
richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo
ai sensi degli articoli 87 e 88. All’esclusione potrà provvedersi
solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.
Art. 87
(Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse)
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1 bis,
l. n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art.
25, d.lgs. n. 158/1995; articolo unico, l. n. 327/2000)
1. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante
richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in
aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute
pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.
2. Le giustificazioni di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo
87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione,
del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente
per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei
servizi offerti;
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato
in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino
a quello preso in considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per
i quali non sia ammesso ribasso d’asta in conformità all’articolo
131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo
12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi
conforme all’articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a
servizi e forniture, nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante
tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente
indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
5. La stazione appaltante che accerta che un’offerta è anormalmente
bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può
respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l’offerente,
quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito
dall’amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l’aiuto
in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
un’offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.
Art. 88
(Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse)
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, l. n. 109/1994;
art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può
indicare le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse, ovvero,
alternativamente o congiuntamente, invitare l’offerente a dare tutte le
giustificazioni che ritenga utili.
2. All’offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni
per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo
i criteri fissati dal regolamento di cui all’articolo 5, esamina gli elementi
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite,
e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari
o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque
giorni lavorativi.
4. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione
appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a cinque
giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita,
la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
6. La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se
la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa
maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino
ad individuare la migliore offerta non anomala.
Art. 89
(Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi)
(art. 6, commi 5 – 8, l. n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza
o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l’offerta
è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui
all’articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior
prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, legge 23 dicembre
1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione
i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo
7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di
beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto,
eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute
a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera
g).
4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.
Capo IV –
Progettazione e concorsi di progettazione
Sezione I – Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione
Art. 90
(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia
di lavori pubblici)
(artt. 17 e 18, l. n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento
e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori
pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende
unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e
gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli
30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni
appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 in
quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società
di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare
in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 36. È
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della
partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di
ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata
nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto
stabilito dall’articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili
di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano
altresì le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e di
cui all’articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II,
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica
o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali
sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme
che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria
al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato
pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali
si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative
che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
se non conseguenti ai rapporti d’impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione
per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per
la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori
o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità
di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento,
che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico
di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce
le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi
di progettazione, concorsi di idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico
deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti
e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo
e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo
2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari
di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Art. 91
(Procedure di affidamento)
(art. 17, l. n. 109/1994)
1. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di cui all’articolo
90 di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di
cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti
nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al
comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile
del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h)
dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni
e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità
del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione,
da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente
svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,
nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria
l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione
o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione
lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria
in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista
è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della
progettazione.
7. I soggetti di cui all’articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte
III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse
attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l’affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte
III, direttamente a società di ingegneria di cui all’articolo 90,
comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno
l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette società
nell’Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo
si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
8. È vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione
lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti
a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente
codice.
Art. 92
(Corrispettivi e incentivi per la progettazione)
(artt. 17 e 18, l. n. 109/1994; art. 1, co. 207, l. n. 266/2005)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera
progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per
il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli
9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla
allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi
delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma
1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario
è nullo.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai
fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando
le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate
le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di
lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale
per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui
all’articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di
progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare
si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per
il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote
fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e
per i capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto
dal comma 12- bis dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili
ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.
143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni
patto contrario è nullo.
5. Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara
di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali
a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti
di cui all’articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera
o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché
tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due
per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità
e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto
delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni
da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni
che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie.
I soggetti di cui all’ articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare
con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di
un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità
e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice
che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI
del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento e adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui
sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province
e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi
e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante è
autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
Art. 93
(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori)
(art. 16, l. n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto
dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli
di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva,
in modo da assicurare:
a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora,
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare,
ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta
della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali
provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci
previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori
da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio
della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste
in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto;
in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche
delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi
da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione;
negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle
caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo.
Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti
fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture
e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione
e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle
relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati
grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla
base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali,
che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni
e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto
esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità,
i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui
all’articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento,
con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo
presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti
e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza
e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti
prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici
esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell’esecuzione
dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità
e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività
di progettazione è autorizzato ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R.8
giugno 2001, n. 327.
Art. 94
(Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti
dei progettisti)
1.Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia
degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione
e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente
codice.
Art. 95
(Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare)
(art. 2 ter, d.l. n. 63/2005, conv. nella l. n. 109/2005)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del presente
codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono
al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia
del progetto preliminare dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente
ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche
preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione
ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni
volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti
raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici
delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di
laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del presente
codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione
suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova
edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito
un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione.Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare
i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità
di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori
informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle
aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il
termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello
stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla procedura
prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato
al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità
analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal
ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di
approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche
dell’intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le
conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende
il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste,
ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici
giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell’intervento alla procedura
prevista dall’articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo
di cui all’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura di cui all’articolo
96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l’esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso
di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei
lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere
probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza
il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente
alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento
di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli
12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici
di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto
codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l’esecuzione, a spese
del committente dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì
fermi i poteri previsti dall’articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori
e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo
142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
Art. 96
(Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico)
(artt. 2 quater e 2 quinquies, d.l. n. 63/2005, conv. nella l. n. 109/2005)
1. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola
in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine
archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine è subordinata
all’emersione di elementi archeologicamente significativi all’esito della fase
precedente. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi
del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area
interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva,
approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti
di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza
di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale
unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi
di reinterro oppure smontaggio – rimontaggio e musealizzazione in altra sede
rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata
che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.
3. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’ambito della procedura
di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente
ridurre, d’intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente
competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione,
in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali
già comunque acquisiti agli atti del procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica
preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo
e accerta l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata
dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza
detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione
e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure
di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel
caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti
di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero
per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è
condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente
competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida
finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura
di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il
direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le
attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro
trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell’articolo 95, stipula
un apposito accordo con l’amministrazione appaltante per disciplinare le forme
di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e
con gli uffici dell’amministrazione procedente. Nell’accordo le amministrazioni
possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo,
in ragione della tipologia e dell’entità dei lavori da eseguire, anche
riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo disciplina altresì
le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante
l’informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni
scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione
funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate
alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall’articolo
95 e dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalità di cui all’articolo 95 e dei commi che precedono
del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
nell’ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione.
Sezione II –
Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi
Art. 97
(Procedimento di approvazione dei progetti)
1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata
in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano
le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14
bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 98
(Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi)
(artt. 14, co. 13, e 38 bis, l. n. 109/1994)
1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell’approvazione
dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità
e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle
città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio
comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
Sezione III – Concorsi
di progettazione
Art. 99
(Ambito di applicazione e oggetto)
(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorità
governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nell’allegato IV, a partire da una
soglia pari o superiore a 211.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore
a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi
della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria
5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526
della CPC, o servizi elencati nell’allegato II B.
2. La presente sezione si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione
di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti
a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la “soglia” è il valore stimato
al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi
di partecipazione o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la “soglia” è il valore complessivo
dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora
la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono
richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari
a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall’articolo
109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi
con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene
anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione
e gestione.
4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare
agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti
dal regolamento.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà
del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando
i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
Art. 100
(Concorsi di progettazione esclusi)
(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli
17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti
aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore
delle telecomunicazioni).
b) ai concorsi indetti per esercitare un’attività in merito alla
quale l’applicabilità dell’articolo 219, comma 1, sia stata
stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato
applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti
dalle stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività
di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all’esercizio di
tale attività.
Art. 101
(Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione)
(art. 66, direttiva 2004/18)
1. L’ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può
essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge
il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i
soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h).
Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione
per servizi e forniture.
Art. 102
(Bandi e avvisi)
(art. 69, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione
rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano
un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all’articolo
66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti
hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni
relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi
i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa
recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. In conformità all’articolo 66, comma 15, le stazioni appaltanti
possono pubblicare secondo le modalità di cui ai commi che precedono
avvisi o bandi concernenti concorsi di progettazione non soggetti agli obblighi
di pubblicazione previsti dal presente articolo.
Art. 103
(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi
ai concorsi di progettazione)
(art. 70, direttiva 2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di cui all’articolo 102 contengono le informazioni indicate
nell’allegato IX D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all’articolo 66, commi
2 e seguenti.
Art. 104
(Mezzi di comunicazione)
(art. 71, direttiva 2004/18)
1. L’articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative
ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati
in modo da garantire l’integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi
informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla
commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti
prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano
le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di
piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere
messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione
elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell’allegato
XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi
elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori qualificati
e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
Art. 105
(Selezione dei concorrenti)
(art. 72, direttiva 2004/18)
1. Nell’espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti
applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione
di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri
di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire
un’effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può
essere inferiore a dieci.
Art. 106
(Composizione della commissione giudicatrice)
(art. 73, direttiva 2004/18)
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all’articolo
84, nei limiti di compatibilità.
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una
particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 107
(Decisioni della commissione giudicatrice)
(art. 74, direttiva 2004/18)
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i
piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla
base dei criteri specificati nel bando di concorso. L’anonimato dev’essere rispettato
sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma
3.
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti,
che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun
progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine
di dare conto delle valutazioni finali .
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti
che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo
di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’ redatto un verbale completo
del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 108
(Concorso di idee)
(art. 57, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità,
anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta
ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi
di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio
della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento
nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto
di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce
il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea
alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere
richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito
in relazione all’importanza e complessità del tema e non può
essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato
le idee ritenute migliori.
5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla
stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono
essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi
di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora
in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee
la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata
senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel
bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico
– professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli
progettuali da sviluppare.
Art. 109
(Concorsi in due gradi)
(artt. 59, commi 6 e 7, d.P.R. n. 554/1999)
1 In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione
appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione
articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione
del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la
valutazione di proposte di idee presentante nella prima fase e selezionate senza
formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del
concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato
l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che
detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all’esperimento
di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di
un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l’affidamento
diretto dell’incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto
che abbia presentato il migliore progetto preliminare.
Art. 110
(Concorsi sotto soglia)
1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla
soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato
in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e
proporzionalità.
Sezione IV –
Garanzie e verifiche della progettazione
Art. 111
(Garanzie che devono prestare i progettisti)
(art. 30, co. 5, l. n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati
della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione
esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione rispettivamente
del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori
e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza
del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,
anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti
di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso
di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore
al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione
di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo
28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20
per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500
mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo
28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei
progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore
a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare
i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.
Art. 112
(Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori)
(art. 30, commi 6 e 6 bis, l. n. 109/1994, 19, co. 1 ter, l. n. 109)
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini
e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro
conformità alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica
di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento.
Nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione e la progettazione esecutiva,
ovvero l’esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica
del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione
appaltante hanno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento,
e la verifica dei progetti redatti dall’offerente hanno luogo prima dell’inizio
dell’esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare
l’unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati
dal regolamento, prima dell’approvazione del progetto e in contraddittorio
con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa
anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime
in ordine a tale conformità.
4. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali
sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica
deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di im