Il divieto generale di subappalto a cascata non costituisce una clausola immediatamente lesiva.
Così ha stabilito il TAR Campania, Napoli, sentenza 01/06/2026, n. 3462.
I fatti di causa
Nell’ambito di una gara per l’affidamento di forniture sanitarie una concorrente impugnava il bando poiché riportava un divieto generalizzato e non motivato del subappalto a cascata, in asserita violazione della disciplina di cui all’art. 119 D. lgs. n. 36/2023 e dei principi eurounitari di concorrenza e accesso al mercato.
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Clausola relativa al subappalto illegittima: nessuna impugnazione immediata
Così ha stabilito il TAR Campania, Napoli, sentenza 01/06/2026, n. 3462
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