“Giova evidenziare che, anche nelle procedure di affidamento delle concessioni di servizi, è pacificamente riconosciuta la possibilità – e, in taluni casi, come nel caso di specie, la necessità – di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta, ancorché con modalità adattate alla peculiarità di tali contratti, nei quali il rischio operativo grava, in tutto o in parte, sull’operatore economico (Cons. Stato, sez. V, n. 10567/2022; TAR Campania, Napoli, I, n. 116/2024; TAR Catania, III, n. 3187/2024”
“L’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 dispone che: “prima di assegnare il punteggio all’offerta economica, la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”. Pur essendo tale disposizione riferita alla fase antecedente all’attribuzione del punteggio, la ratio sottesa impone che la verifica della sostenibilità economica dell’offerta sia comunque compiuta prima dell’aggiudicazione, anche nelle concessioni, e ciò al fine di evitare l’affidamento del servizio a un operatore che, in ragione della palese insostenibilità dell’offerta, non sia in grado di garantirne l’esecuzione (TAR Catania, III, n. 3187/2024). Tanto più nel caso di specie, in cui la lex specialis di gara ha previsto, espressamente, il richiamo al parere MIT n. 2854/2024, il quale ribadisce che la verifica dell’anomalia deve comunque essere effettuata indipendentemente dal numero delle offerte valide presentate”
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Concessioni di servizi e la verifica di anomalia dell’offerta
Commento alla sentenza del TAR Sicilia-Catania, Sez. II, del 22 luglio 2025, n. 2374
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